Art. 87. Le condizioni generali sono formulate sulle seguenti basi: a) La vendita si intendera' fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, coi medesimi pesi e nello stato e forma colla quale il fondo si teneva dall'ente ecclesiastico e dal Demanio; b) Qualunque responsabilita' del Demanio sara' limitata ai casi della evizione che privi l'aggiudicatario in tutto o in parte del fondo venduto; c) Nel prezzo estimativo dei beni non e' compreso quello del bestiame, delle scorte morte e delle altre esse mobili esistenti sul fondo, che si dovranno pagare separatamente nell'importo che verra' determinato con apposita perizia, da eseguirsi nell'atto di farne consegna all'aggiudicatario dei beni; d) Il compratore s'intendera' obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte della Commissione provinciale; e) Il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Demanio rispetto al fondo, e deve mantenere i contratti di locazione in corso all'epoca della vendita, i quali non fossero rescindibili a volonta' del locatore: f) Sono a carico del compratore i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati; g) Il compratore non potra' mai sospendere il pagamento delle rate di prezzo al di la' delle epoche stabilite, anche nel caso che esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile, salvo sempre al compratore gli altri diritti riservati dalle leggi civili. h) Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti, colf assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale; i) Nelle condizioni generali e' fatta altresi' espressa menzione degli altri obblighi e beneficii compresi nelle disposizioni degli articoli 13, 14, 15 della Legge 15 agosto 1867.