Art. 88. Nelle condizioni speciali si indicheranno: a) I beni da vendere, la loro situazione, la denominazione, i confini, la consistenza, ed i dati catastali dei medesimi; b) I diritti ed i pesi inerenti al fondo; c) Le prescrizioni e le condizioni che si reputera' il necessario di introdurre qualora si trattasse di boschi, o terreni lungo i fiumi o torrenti, all'oggetto di guarentire la conservazione delle foreste, la sicurezza del territorio e delle proprieta' private; e qualora si trattasse di beni che contengano monumenti, oggetti d'arte e simili, allo scopo di guarentirne la conservazione; d) La pubblica cassa presso la quale dovra' farsi il pagamento del primo decimo del prezzo dei beni, e dell'intiero prezzo presunto del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili, non meno che il deposito per le spese e per le tasse di trapasso, di trascrizione e d'inscrizione ipotecaria.