Art. 89. A mano a mano che le tabelle ed i relativi capitolati saranno compiuti, verranno trasmessi alle Commissioni provinciali, le quali li prenderanno ad esame, e si procureranno quelle notizie o schiarimenti che crederanno necessari per le loro deliberazioni. Le Commissioni provinciali, ove non abbiano osservazioni da fare e credano doversi procedere immediatamente alla vendita, apporranno analoga annotazione nell'apposita colonna delle tabelle ed il loro visto al capitolato, e rinvieranno gli atti alle Direzioni. Nei casi in cui credessero doversi riformare in tutto o in parte le tabelle o le condizioni speciali del capitolato, o doversi procedere alla perizia diretta, rimanderanno le tabelle alle Direzioni con analoga motivata deliberazione. Le Direzioni eseguiranno le deliberazioni delle Commissioni provinciali; e rettificate di conformita' le tabelle, le comunicheranno nuovamente alle medesime Commissioni per le loro definitive deliberazioni. I Direttori provvederanno per l'apertura degli incanti dei beni compresi nelle tabelle, subito che queste saranno approvate dalle Commissioni provinciali.