(Regolamento-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
  A mano a mano che le  tabelle  ed  i  relativi  capitolati  saranno
compiuti, verranno trasmessi alle Commissioni provinciali,  le  quali
li  prenderanno  ad  esame,  e  si  procureranno  quelle  notizie   o
schiarimenti che crederanno necessari per le loro deliberazioni. 
 
  Le Commissioni provinciali, ove non abbiano osservazioni da fare  e
credano doversi procedere  immediatamente  alla  vendita,  apporranno
analoga annotazione nell'apposita colonna delle tabelle  ed  il  loro
visto al capitolato, e rinvieranno gli atti alle Direzioni. 
 
  Nei casi in cui credessero doversi riformare in tutto o in parte le
tabelle o le condizioni speciali del capitolato, o doversi  procedere
alla perizia diretta, rimanderanno  le  tabelle  alle  Direzioni  con
analoga motivata deliberazione. 
 
  Le  Direzioni  eseguiranno  le  deliberazioni   delle   Commissioni
provinciali;  e   rettificate   di   conformita'   le   tabelle,   le
comunicheranno nuovamente  alle  medesime  Commissioni  per  le  loro
definitive deliberazioni. 
 
  I Direttori provvederanno per l'apertura  degli  incanti  dei  beni
compresi nelle tabelle, subito che  queste  saranno  approvate  dalle
Commissioni provinciali.