(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 88)
                              Art. 88. 

 
  Il commissario del Governo  provvede  al  mantenimento  dell'ordine
pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno. 
  A tale fine egli puo' avvalersi  degli  organi  e  delle  forze  di
polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai
termini delle vigenti  leggi  e  adottare  i  provvedimenti  previsti
nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
  Restano ferme le  attribuzioni  devolute  dalle  leggi  vigenti  al
Ministero dell'interno.