(Regolamento di polizia mortuaria-art. 64)
                              Art. 64. 

 
  Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta
dei feretri prima del seppellimento. 
  Essa deve  essere  costruita  in  prossimita'  dell'abitazione  del
custode e deve essere provveduta di arredi per  la  disposizione  dei
feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali  manifestazioni  di
vita. 
  Nei casi in cui  il  cimitero  non  abbia  ancora  il  deposito  di
osservazione previsto dall'art. 12,  funziona  come  tale  la  camera
mortuaria. 
  In tali casi la camera mortuaria deve essere posta nelle condizioni
di cui all'art. 13.