Art. 64. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Essa deve essere costruita in prossimita' dell'abitazione del custode e deve essere provveduta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi la camera mortuaria deve essere posta nelle condizioni di cui all'art. 13.