(Regolamento-art. 110)
 
                              Art. 110. 
 
  Gli atti di aggiudicazione  definitiva  ed  i  contratti  stipulati
s'intendono soggetti, per quanto riguarda lo Stato  e  nel  solo  suo
interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione; e  non
sono quindi eseguibili se non dopo  che  sieno  stati  approvati  con
decreto del ministro cui spetta, ed il decreto sia  stato  registrato
alla Corte dei conti (1). 
 
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          (1) Primo capoverso dell'art. 12 della  legge  17  febbraio
1884, n. 2016.