Art. 110. Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti stipulati s'intendono soggetti, per quanto riguarda lo Stato e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione; e non sono quindi eseguibili se non dopo che sieno stati approvati con decreto del ministro cui spetta, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti (1). --------------- (1) Primo capoverso dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.