Art. 111. Quando si tratti di oggetti che per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sara' approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Questa facolta' non puo' essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti. Copia del contratto sara' unita ai documenti giustificativi dell'entrata o della spesa che ne derivi (2). --------------- (2) Secondo capoverso dell'art. 12 della legge suddetta.