(Regolamento-art. 111)
 
                              Art. 111. 
 
  Quando si tratti di oggetti che per la loro natura, o per il  luogo
in cui si fa la vendita,  debbono  essere  immediatamente  consegnati
all'acquirente, il contratto sara' approvato e reso eseguibile da chi
presiede all'asta. Questa facolta' non puo' essere data che  dopo  di
aver sentito  il  Consiglio  di  Stato  e  con  decreto  ministeriale
registrato alla Corte dei conti. 
 
  Copia  del  contratto  sara'  unita  ai  documenti   giustificativi
dell'entrata o della spesa che ne derivi (2). 
 
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          (2) Secondo capoverso dell'art. 12 della legge suddetta.