(Regolamento-art. 112)
 
                              Art. 112. 
 
  La  facolta'  di  cui  al  precedente  articolo  puo'  essere  data
preventivamente, e di regola dopo sentito il parere del Consiglio  di
Stato e con decreto registrato alla Corte dei conti, per  tutti  quei
contratti della medesima natura pei quali concorrono costantemente  e
periodicamente  le  circostanze  che  danno  luogo   alla   eccezione
stabilita nel precedente articolo.