Art. 112. La facolta' di cui al precedente articolo puo' essere data preventivamente, e di regola dopo sentito il parere del Consiglio di Stato e con decreto registrato alla Corte dei conti, per tutti quei contratti della medesima natura pei quali concorrono costantemente e periodicamente le circostanze che danno luogo alla eccezione stabilita nel precedente articolo.