(Regolamento-art. 114)
 
                              Art. 114. 
 
  L'ufficiale incaricato della stipulazione de'  contratti,  a  senso
dell'articolo  104,  deve  custodirli   in   fascicoli   per   ordine
cronologico e tenerne speciale protocollo con rubrica alfabetica. 
 
  I contratti di qualsiasi specie non saranno  mai  compresi  fra  le
carte da vendersi o da distruggersi.