Art. 116. I ministri e le autorita' delegate per l'approvazione dei contratti esaminano e riconoscono la regolarita' della seguita stipulazione, e la conformita' dei patti stipulati coi capitoli d'oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite. Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se gia' sul progetto del contratto fosse stato sentito il parere del Consiglio di Stato, sara' necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del Consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.