(Regolamento-art. 117)
 
                              Art. 117. 
 
  I decreti di approvazione debbono  sempre  emanare  dai  competenti
ministri,  non  solo  nel   caso   espresso   nella   seconda   parte
dell'articolo precedente, ma anco  in  tutti  i  casi  nei  quali  il
contratto stipulato non sia conforme al progetto  e  alle  condizioni
prestabilite su cui non fu sentito il parere del Consiglio di Stato.