(Regolamento-art. 121)
 
                              Art. 121. 
 
  I decreti di approvazione  dei  contratti  saranno  trasmessi  alla
Corte dei conti pel visto e per la registrazione. 
 
  Vi saranno uniti una copia del contratto,  tutti  i  documenti  che
debbono essere allegati al contratto come le  perizie  e  i  capitoli
d'oneri, il parere o i  pareri  del  Consiglio  di  Stato,  gli  atti
d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento
necessario all'esame e al riscontro demandato per  legge  alla  Corte
dei conti.