Art. 121. I decreti di approvazione dei contratti saranno trasmessi alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione. Vi saranno uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto come le perizie e i capitoli d'oneri, il parere o i pareri del Consiglio di Stato, gli atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario all'esame e al riscontro demandato per legge alla Corte dei conti.