(Regolamento-art. 122)
 
                              Art. 122. 
 
  Alla fine d'ogni anno la Corte dei conti comunichera' al Parlamento
l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato avra' dato  il
suo parere e che la Corte avra' registrati. 
 
  Per ciascun contratto s'indichera' l'oggetto, la durata, il  prezzo
di previsione  e  quello  stipulato,  il  nome  e  il  domicilio  dei
contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica  o  per
partito privato, ed in  quest'ultimo  caso,  per  quali  ragioni  tra
quelle indicate nei precedenti articoli 39 e 40 (1). 
 
  Si fara' speciale menzione dei  motivi  delle  divergenze  tra  gli
avvisi del Consiglio di Stato e le decisioni del ministro. 
 
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          (1) Art. 10 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.