Art. 122. Alla fine d'ogni anno la Corte dei conti comunichera' al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato avra' dato il suo parere e che la Corte avra' registrati. Per ciascun contratto s'indichera' l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato, ed in quest'ultimo caso, per quali ragioni tra quelle indicate nei precedenti articoli 39 e 40 (1). Si fara' speciale menzione dei motivi delle divergenze tra gli avvisi del Consiglio di Stato e le decisioni del ministro. --------------- (1) Art. 10 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.