(Convenzione- art. 20)
Articolo 20 
Le divergenze fra gli Stati contraenti concernenti  l'interpretazione
o l'applicazione della presente Convenzione che  non  possono  essere
composte dalla Commissione consultiva mista sono sottoposte,  se  gli
Stati contraenti non dispongono altrimenti e su richiesta di  uno  di
essi, ad un tribunale arbitrale. La composizione, le  funzioni  e  le
regole di procedura del tribunale  arbitrale  sono  stabilite  in  un
allegato alla presente Convenzione.