Articolo 20 Le divergenze fra gli Stati contraenti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possono essere composte dalla Commissione consultiva mista sono sottoposte, se gli Stati contraenti non dispongono altrimenti e su richiesta di uno di essi, ad un tribunale arbitrale. La composizione, le funzioni e le regole di procedura del tribunale arbitrale sono stabilite in un allegato alla presente Convenzione.