(Accordo-art. 44)
                             ARTICOLO 44 
1. La Comunita' e  la  Repubblica  di  Azerbaigian  istituiscono  una
cooperazione economica per favorire  il  processo  di  riforma  e  di
rilancio  dell'economia  nonche'  lo   sviluppo   sostenibile   della
Repubblica  di   Azerbaigian.   Tale   cooperazione   rafforzera'   e
sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe  le
Parti. 
2. Le politiche e le altre  misure  sono  intese  a  provocare  delle
riforme economiche  e  sociali  e  la  ristrutturazione  del  sistema
economico nella Repubblica di Azerbaigian, in funzione delle esigenze
di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse  comprenderanno
anche considerazioni di carattere ambientale. 
3. A tal fine la cooperazione  si  concentrera'  in  particolare  nei
seguenti  settori:  sviluppo  economico  e  sociale,  sviluppo  delle
risorse umane, sostegno alle imprese  (compresi  la  privatizzazione,
gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e
settore  alimentare,  trasporti,   turismo,   tutela   dell'ambiente,
cooperazione regionale e politica monetaria. 
4.  In  base  alla  legislazione  in  vigore  nella   Repubblica   di
Azerbaigian, si rivolgera'  particolare  attenzione  alle  misure  in
grado di incoraggiare la  cooperazione  tra  gli  Stati  indipendenti
della regione Transcaucasica con gli  Stati  limitrofi,  al  fine  di
promuovere uno sviluppo armonioso nella regione. 
5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica  per  la
cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste  dal
presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo
all'assistenza tecnica  a  favore  degli  Stati  indipendenti,  delle
priorita'  concordate  nel  programma  indicativo  per   l'assistenza
tecnica della  Comunita'  alla  Repubblica  di  Azerbaigian  e  delle
procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.