ARTICOLO 44 1. La Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Azerbaigian. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica di Azerbaigian, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale. 3. A tal fine la cooperazione si concentrera' in particolare nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, trasporti, turismo, tutela dell'ambiente, cooperazione regionale e politica monetaria. 4. In base alla legislazione in vigore nella Repubblica di Azerbaigian, si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti della regione Transcaucasica con gli Stati limitrofi, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' alla Repubblica di Azerbaigian e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.