ARTICOLO 46
Cooperazione industriale
1. La cooperazione e' tesa a promuovere, in particolare:
- lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di
entrambe le parti;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla
Repubblica di Azerbaigian per ristrutturare la propria industria;
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale;
- la definizione di norme e di adeguate prassi commerciali basate sul
mercato, nonche' il trasferimento del know-how;
- la tutela dell'ambiente.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano
l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili
alle imprese.