ARTICOLO 48
Promozione e tutela degli investimenti
1. Sulla base dei poteri e delle competenze rispettive della
Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione e' tesa a creare
condizioni favorevoli agli investimenti privati, nazionali e
stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la
protezione degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli
scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento.
2. La cooperazione si prefigge in particolare:
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica
di Azerbaigian di opportuni accordi per la promozione e la tutela
degli investimenti;
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica
di Azerbaigian di opportuni accordi per evitare la doppia
imposizione;
- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti
stranieri nell'economia azera;
- l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di
condizioni per gli affari entrambi stabili e appropriate e lo
scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative
in materia di investimenti;
- lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto
forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane
commerciali e altre manifestazioni.