ARTICOLO 51
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei
prodotti minerari e delle materie prime.
2. La cooperazione riguarda principalmente:
- gli scambi di informazioni sulle prospezioni nel settore dei
prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;
- le questioni commerciali;
- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;
- la formazione;
- la sicurezza nell'industria mineraria.