ARTICOLO 53
Istruzione e formazione
1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale
dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di
Azerbaigian, sia nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione
della Repubblica di Azerbaigian, anche per quanto riguarda la
certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;
- la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei
funzionari in settori prioritari da stabilire;
- la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e
le imprese;
- la mobilita' degli insegnanti, dei laureati, del personale
amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani
in genere;
- la promozione degli studi europei presso gli istituiti appropriati;
- l'insegnamento delle lingue comunitarie;
- la formazione postlaurea degli interpreti;
- la formazione dei giornalisti;
- la formazione degli insegnanti;
- gli scambi dei metodi didattici, incoraggiando l'uso dei programmi
educativi moderni e dei mezzi tecnici.
3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in
materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata secondo le
rispettive procedure; se del caso saranno definiti quadri
istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla
partecipazione della Repubblica di Azerbaigian al programma TEMPUS
della Comunita'.