(Accordo-art. 58)
                             ARTICOLO 58 
                 Servizi postali e telecomunicazioni 
Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive  competenze,  le
Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di: 
-  definire  politiche  e  orientamenti   per   lo   sviluppo   delle
telecomunicazioni e dei servizi postali; 
-  definire  i   principi   di   una   politica   tariffaria   e   di
commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi
postali; 
- trasferire tecnologia e know-how,  anche  per  quanto  riguarda  le
norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; 
- promuovere lo sviluppo di progetti in materia di  telecomunicazioni
e/o di servizi postali e favorire gli investimenti in questi settori; 
- migliorare l'efficienza e la qualita' nella fornitura dei  servizi,
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  anche  liberalizzando   le
attivita' dei sottosettori; 
-   applicare   le   tecnologie   piu'   avanzate   in   materia   di
telecomunicazioni,   in   particolare   per   quanto   riguarda    il
trasferimento elettronico di fondi; 
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; 
- definire una base normativa adeguata per i servizi  delle  poste  e
telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; 
- impartire la formazione necessaria  per  gestire  i  servizi  delle
poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.