ARTICOLO 58
Servizi postali e telecomunicazioni
Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le
Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:
- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle
telecomunicazioni e dei servizi postali;
- definire i principi di una politica tariffaria e di
commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi
postali;
- trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le
norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;
- promuovere lo sviluppo di progetti in materia di telecomunicazioni
e/o di servizi postali e favorire gli investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualita' nella fornitura dei servizi,
delle poste e delle telecomunicazioni anche liberalizzando le
attivita' dei sottosettori;
- applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di
telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il
trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;
- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e
telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle
poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.