ARTICOLO 62
Cooperazione sociale
1. Riguardo alla salute e alla sicurezza le Parti collaborano tra
loro al fine di migliorare la protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione prevede, in particolare:
- istruzione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, con
specifico riguardo ai settori di attivita' ad alto rischio;
- sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le
malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei
prodotti chimici tossici;
- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonche'
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. Per quanto riguarda l'occupazione, la cooperazione prevede, in
particolare, assistenza tecnica nei seguenti settori:
- ottimizzazione del mercato del lavoro;
- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale;
- scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile,
compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e
l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza
sociale che comprende, tra l'altro, la cooperazione nella
pianificazione e nell'attuazione delle riforme in materia nella
Repubblica di Azerbaigian.
Dette riforme sono volte ad introdurre nella Repubblica di
Azerbaigian metodi di protezione consoni alle economie di mercato e
comprendono tutte le forme di previdenza sociale.