Art. 34. Il direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo: a) coopera con il direttore esecutivo nell'attivita' gestionale dell'Ateneo; b) sovrintende all'attivita' amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i presidi di facolta'; c) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.