Art. 26. Il Presidente dell'Aero Club d'Italia e' nominato, su designazione dell'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Presidente dura in carica 4 anni e puo' essere nominato consecutivamente per non piu' di tre mandati. Il Presidente istituisce la propria Segreteria Particolare con funzioni di assistenza e di supporto nell'espletamento dei compiti del medesimo. Il Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali. In caso di vacanza della carica prima della scadenza, viene nominato, con le modalita' di cui al precedente art. 21, comma 1, n. 1, un nuovo Presidente. In caso di impedimento, il Presidente e' sostituito dal Consigliere Federale da lui designato, e, in caso di mancata designazione, dal Consigliere Federale piu' anziano di eta'.