(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 26)
                              Art. 26. 
 
    Il  Presidente  dell'Aero   Club   d'Italia   e'   nominato,   su
designazione dell'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto  con  il  Ministro  della
Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro  dell'Economia
e delle Finanze. 
    Il Presidente dura in  carica  4  anni  e  puo'  essere  nominato
consecutivamente per non piu' di tre mandati. 
    Il Presidente istituisce la propria  Segreteria  Particolare  con
funzioni di assistenza e di supporto  nell'espletamento  dei  compiti
del medesimo. 
    Il Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese debitamente documentate per  l'espletamento  dei  compiti
istituzionali. 
    In caso di vacanza  della  carica  prima  della  scadenza,  viene
nominato, con le modalita' di cui al precedente art. 21, comma 1,  n.
1, un nuovo Presidente. 
    In  caso  di  impedimento,  il  Presidente  e'   sostituito   dal
Consigliere  Federale  da  lui  designato,  e,  in  caso  di  mancata
designazione, dal Consigliere Federale piu' anziano di eta'.