(Allegati-Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
DEFINIZIONI 
 
1. «Aferesi»: procedura con la quale si  ottengono,  da  un  donatore
riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente,  selettivamente
uno  o  piu'  emocomponenti  dal  sangue  intero  mediante  l'uso  di
separatore cellulare. I componenti non richiesti vengono reinfusi  al
donatore durante o alla fine della procedura. 
 
2. «Aspirante donatore»: persona che manifesta la volonta' di donare,
che non ha mai donato sangue/emocomponenti in precedenza,  o  che  ha
effettuato  l'ultima  donazione  da  oltre  24  mesi,  e  che   viene
sottoposta  a  valutazione  anamnestica,  clinica  e  diagnostica  di
laboratorio finalizzata a stabilirne l'idoneita' alla donazione. 
 
3.  «Assegnazione»:  attribuzione   al   paziente   di   determinate,
specifiche  unita'  di  sangue   o   di   emocomponenti   per   l'uso
trasfusionale. 
 
4. «Audit»: esame sistematico e indipendente mirato a stabilire se le
attivita' svolte per la qualita' ed  i  risultati  ottenuti  sono  in
accordo con quanto stabilito. 
 
5. «Autoesclusione»: la procedura  con  cui  il  donatore  decide  di
autoescludersi dalla donazione di sangue e emocomponenti  sulla  base
del fatto che riconosce in se stesso una condizione patologica  o  il
rischio di essersi esposto ad un agente infettivo. 
 
6.   «Buffy-coat»:   componente   del   sangue   ottenuto    mediante
centrifugazione di  un'unita'  di  sangue  intero  e  contenente  una
elevata percentuale  dei  leucociti  e  delle  piastrine  dell'unita'
originaria. 
 
7. «Banca»: una unita' di un ospedale pubblico, o un  settore  di  un
servizio trasfusionale, o  una  struttura  sanitaria  senza  fini  di
lucro, in cui si effettuano attivita' di lavorazione,  conservazione,
stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani.  8.  «Cartella
sanitaria  donatore»:  insieme  di  tutti  i  dati  personali,  anche
sensibili, relativi  al  donatore  trattati  in  forma  cartacea  e/o
elettronica. 
 
9.  «Cellule  staminali   emopoietiche»:   precursori   ematopoietici
pluripotenti in grado di automantenersi,  differenziarsi  e  maturare
lungo le linee cellulari ematiche, presenti  nel  sangue  periferico,
nel sangue midollare e nel sangue di cordone ombelicale, che  possono
essere raccolti da donatore allogenico riconosciuto idoneo  ai  sensi
della normativa vigente o da donatore autologo. 
 
10. «Componenti cellulari»: si intendono le componenti cellulari  del
sangue periferico, quali linfociti, monociti, granulociti. 
 
11. «Comportamento sessuale a rischio»:  comportamento  sessuale  che
pone l'individuo a rischio o ad alto rischio  di  contrarre  malattie
infettive trasmissibili con il sangue. 
 
12. «Concentrato eritrocitario leucodepleto»: emocomponente  ottenuto
da singola donazione di sangue  intero,  con  rimozione  di  un'ampia
porzione di plasma e della maggior parte possibile dei leucociti,  in
modo tale da garantire una quota leucocitaria residua inferiore a 1 x
106 per unita' di emocomponente. 
 
13. «Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso  in
soluzione additiva»: emocomponente ottenuto da singola  donazione  di
sangue intero con rimozione  della  massima  quantita'  possibile  di
plasma  e  del  buffy  coat  e  successiva  aggiunta  di  appropriata
soluzione nutritiva/conservante. 
 
14. «Concentrato eritrocitario leucodepleto, in soluzione  additiva»:
emocomponente ottenuto da singola  donazione  di  sangue  intero  con
rimozione della massima quantita' possibile di plasma, della  maggior
parte  possibile  dei  leucociti,  tale  da   garantire   una   quota
leucocitaria residua inferiore a 1 x 106 per unita',  e  aggiunta  di
appropriata soluzione nutritiva/conservante. 
 
15. «Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi»:  concentrato
di eritrociti ottenuto dalla  donazione  di  globuli  rossi  mediante
aferesi con rimozione della maggior parte  possibile  dei  leucociti,
tale da garantire una quota leucocitaria residua inferiore a 1 x  106
per unita'. 
 
16. «Concentrato eritrocitario leucodepleto lavato»:  concentrato  di
eritrociti ottenuto dalla rimozione della massima quantita' possibile
di plasma, tale da garantire un contenuto  in  proteine  del  liquido
sovranatante del prodotto finale inferiore a 0,5 g per unita'. 
 
17.   «Concentrato   eritrocitario   leucodepleto    crioconservato»:
concentrato eritrocitario ottenuto da  singola  donazione  di  sangue
intero o da aferesi, dopo rimozione della maggior parte del plasma, e
congelato con idoneo crioprotettore. 
 
18. «Concentrato piastrinico da aferesi»: sospensione concentrata  di
piastrine ottenuta mediante aferesi. 
 
19. «Concentrato piastrinico da aferesi crioconservato»:  sospensione
concentrata di piastrine ottenuta mediante aferesi e  successivamente
congelata con idoneo crioprotettore. 
 
20. «Concentrato piastrinico da  aferesi  leucodepleto»:  sospensione
concentrata di piastrine ottenuta mediante aferesi e dalla  quale  e'
stata rimossa la maggior  parte  possibile  dei  leucociti,  tale  da
garantire una quota leucocitaria residua inferiore  a  1  x  106  per
unita'. 
 
21. «Concentrato piastrinico da  pool  di  buffy  coat»:  sospensione
concentrata di piastrine ottenuta mediante l'assemblaggio  di  alcuni
buffy coat (pool di buffy coat) e la successiva lavorazione del pool,
cosi' da ottenere un concentrato  piastrinico  contenente  un'elevata
percentuale delle piastrine presenti nei buffy coat originari. 
 
22. «Concentrato piastrinico da pool  di  buffy  coat  leucodepleto»:
concentrato piastrinico da pool di buffy coat da cui e' stata rimossa
la maggior parte possibile dei leucociti, tale da garantire una quota
leucocitaria residua inferiore a 1  x  106  per  unita'  di  prodotto
finale. 
 
23. «Controllo statistico di processo»: metodologia per effettuare il
controllo di qualita' di un prodotto o di un processo, che si basa su
un sistema di definizione e di analisi di 
 
un campione di adeguate dimensioni, al fine di superare la necessita'
di misurare ciascun prodotto del processo. 
 
24. «Consegna»: la fornitura di sangue o di emocomponenti da parte di
un servizio trasfusionale per la sua trasfusione ad un ricevente. 
 
25. «Convalida»: l'allestimento  di  prove  documentate  e  obiettive
comprovanti che i requisiti prestabiliti di una  procedura  o  di  un
processo specifico possono essere sistematicamente soddisfatti. 
 
26. «Consenso informato»: l'espressione della volonta' di un soggetto
avente  potesta'  che,   opportunamente   informato,   autorizza   ad
effettuare una specifica prestazione sanitaria. 
 
27.  «Consenso  al  trattamento  dei  dati  personali»:  consenso  al
trattamento dei dati personali ai sensi degli  articoli  23  e  75  e
seguenti del decreto legislativo 196/2003 
 
28. «Controllo di qualita'»: attivita' finalizzata  ad  accertare  la
conformita' delle caratteristiche di un prodotto (o di sue parti), di
un documento, di  una  attrezzatura,  di  un  materiale  o  di  altri
elementi di un processo, rispetto a standard specificati. 
 
29. «Crioconservazione»: prolungamento del periodo  di  conservazione
di emocomponenti mediante aggiunta di idonea soluzione crioprotettiva
e successivo congelamento. 
 
30.   «Crioprecipitato»:   preparato   costituito   dalla    frazione
crioglobulinica del plasma fresco, ottenuta da una singola donazione,
concentrato ad un volume finale non superiore a 40 mL. 
 
31. «Dati anagrafici»: dati minimi che  consentono  l'identificazione
univoca del soggetto: nome, cognome, data di nascita. 
 
32. «Dati clinici: dati relativi  allo  stato  di  salute  attuale  e
pregresso del soggetto, raccolti in occasione del singolo episodio di
presentazione. 
 
33. «Dati  di  laboratorio»:  caratteristiche  biologiche/bio-umorali
acquisibili attraverso indagini di laboratorio biomedico applicate su
campioni biologici (sangue, urine, saliva..). 
 
34. «Distribuzione»: la cessione di  sangue  o  di  emocomponenti  ad
altri servizi trasfusionali e a produttori di derivati del  sangue  e
del plasma. E' esclusa dalla distribuzione l'assegnazione di sangue e
emocomponenti a scopo di trasfusione. 
 
35. «Donatore alla prima  donazione  differita»:  aspirante  donatore
dichiarato idoneo che effettua la prima donazione non contestuale  al
primo accesso. 
 
36. «Donatore  alla  prima  donazione  non  differita»:  persona  che
manifesta la volonta' di donare, aspirante donatore che  non  ha  mai
donato  sangue/emocomponenti  in  precedenza,  o  che  ha  effettuato
l'ultima donazione da  oltre  24  mesi  e  che,  previo  giudizio  di
idoneita' espresso in conformita' alla normativa vigente, effettua 
 
direttamente  la   donazione   senza   seguire   l'iter   preliminare
diagnostico e di attesa previsto per l'aspirante donatore. 
 
37. «Donatore periodico»: donatore che dona  e  che  ha  gia'  donato
almeno una volta nei 24 mesi precedenti. 
 
38. «Donazione omologa»:  sangue  ed  emocomponenti  raccolti  da  un
individuo e destinati a trasfusione ad  un  altro  individuo,  o  per
l'impiego  in  dispositivi  medici  o  come  materie  prime  per   la
fabbricazione di prodotti medicinali. 
 
39. «Donazione autologa»: sangue  ed  emocomponenti  raccolti  da  un
individuo e destinati a successiva trasfusione autologa o  per  altro
uso per lo stesso individuo. 
 
40. «Donazione multipla di emocomponenti  mediante  aferesi  (aferesi
multicomponente)»: procedura in cui due  o  piu'  emocomponenti  sono
raccolti da un singolo donatore mediante separatore cellulare. 
 
41.  «Emergenza  trasfusionale»:  situazione  in  cui  le  condizioni
cliniche del  paziente  sono  tali  per  cui  il  differimento  della
trasfusione puo' mettere in pericolo la vita del  paziente  stesso  e
pertanto non e' possibile seguire le normali procedure  di  selezione
delle unita' e di compatibilita' pretrasfusionale. 
 
42. «Emocomponente»: componente terapeutico del sangue  prodotto  dal
servizio trasfusionale mediante il frazionamento  del  sangue  intero
con mezzi fisici semplici o mediante aferesi. 
 
43. «Emocomponente per uso non trasfusionale»  emocomponenti  ad  uso
allogenico o autologo, ottenuti dalla lavorazione di sangue  raccolto
in appositi dispositivi medici e utilizzati per  applicazione  topica
su lesioni cutanee aperte o su mucose, per  applicazione  diretta  in
sedi chirurgiche, per infiltrazione tessutale. 
 
44. «Emoderivato»:  farmaco  plasmaderivato,  ovvero  la  specialita'
medicinale, estratta dall'emocomponente  plasma  ottenuto  da  sangue
intero e/o da aferesi,  prodotta  mediante  processo  di  lavorazione
industriale. 
 
45. «Emovigilanza»: insieme delle procedure volte alla rilevazione  e
al monitoraggio delle reazioni indesiderate gravi o  inaspettate  dei
donatori e dei riceventi e degli incidenti gravi inerenti al processo
trasfusionale, nonche' alla  sorveglianza  delle  malattie  infettive
trasmissibili con la trasfusione e alla sorveglianza dei materiali ed
apparecchiature utilizzati nel processo trasfusionale. 
 
46. «Esclusione permanente»: condizione per la quale il donatore  non
puo' essere ammesso o riammesso alla  donazione  nel  rispetto  della
normativa vigente 
 
47. «Esclusione temporanea»: condizione per la quale il donatore puo'
essere riammesso alla donazione purche' siano soddisfatti  i  criteri
di sospensione definiti dalla normativa vigente. 
 
48. «Granulociti da aferesi»: sospensione concentrata di  granulociti
ottenuta mediante aferesi. 
 
49.  «Imputabilita'»:  la   probabilita'   che   un   grave   effetto
indesiderato in un ricevente possa  essere  attribuito  al  sangue  o
all'emocomponente trasfuso o che un grave effetto indesiderato in  un
donatore possa essere attribuito al processo di donazione. 
 
50. «Incidente  grave»:  qualunque  evento  negativo  collegato  alla
raccolta, al controllo, alla lavorazione,  alla  conservazione,  alla
distribuzione e alla assegnazione di sangue e di  emocomponenti,  che
puo' provocare la morte  o  determinare  condizioni  suscettibili  di
mettere in pericolo la vita o di produrre invalidita'  o  incapacita'
del  donatore  o  del  paziente  o  che  ne  determina   o   prolunga
l'ospedalizzazione o la morbilita'. 
 
51. «Ispezione»: controllo ufficiale e obiettivo, effettuato a fronte
di norme esistenti al fine di valutare il rispetto della normativa  e
volto anche all'individuazione di problemi e alla loro risoluzione. 
 
52. «Lavaggio»: trattamento che, mediante  centrifugazione,  comporta
la rimozione  di  plasma  o  soluzione  conservante  da  un  prodotto
cellulare, la successiva aggiunta di una sospensione isotonica, che a
sua volta puo'  essere  rimossa  e  piu'  volte  sostituita  mediante
ulteriori centrifugazioni della sospensione. 
 
53. «Leucodeplezione o leucoriduzione»: rimozione della maggior parte
possibile dei leucociti dal sangue intero e dagli  emocomponenti,  in
modo tale da garantire una quota leucocitaria residua inferiore a 1 x
106 per unita' di emocomponente. 
 
54.  «Look   back»:   effettuazione   di   indagini   e   valutazioni
retrospettive relative al rischio di malattie  trasmissibili  con  la
trasfusione inerenti ad un donatore, nel  caso  in  cui  una  o  piu'
donazioni  dello  stesso  risultino  a  rischio  di  trasmissione  di
malattie  infettive  a  seguito  di  rilievi  clinico-anamnestici   o
diagnostici, o siano implicate in casi di  sospetta  trasmissione  di
malattia infettiva. 
 
55. «Plasma»: parte liquida del sangue anticoagulato che rimane  dopo
la separazione degli elementi cellulari. 
 
56. «Plasma fresco congelato»: emocomponente per uso  clinico  o  per
frazionamento industriale, preparato o da sangue intero o  da  plasma
raccolto mediante aferesi, congelato entro un limite  di  tempo  e  a
temperature tali da preservare adeguatamente i fattori  labili  della
coagulazione. 
 
57. «Plasma privo del crioprecipitato»:  emocomponente  ottenuto  dal
plasma fresco congelato dopo rimozione del crioprecipitato. 
 
58. «Prodotto del sangue»: ogni  prodotto  terapeutico  derivato  dal
sangue o dal plasma umani. 
 
59.  «Quarantena»:  periodo   di   segregazione   delle   unita'   di
emocomponenti di durata variabile (almeno 60 giorni)  prescritta  per
il plasma fresco congelato ad uso  clinico  al  fine  di  ridurre  il
rischio di trasmissione di malattie infettive nel periodo finestra. 
 
60. «Reazione indesiderata grave»: la risposta inattesa del  donatore
o del paziente, connessa con la raccolta o la trasfusione di sangue e
di emocomponenti, che provoca la morte o mette in pericolo la vita  o
produce invalidita' o incapacita' del donatore o del paziente  ovvero
determina o prolunga l'ospedalizzazione o la morbilita'. 
 
61. «Ricevente»: la persona che ha ricevuto una trasfusione di sangue
o di emocomponenti. 
 
62.  «Rilascio  di  emocomponenti»:  l'operazione  che  consente   di
liberare dalla quarantena componenti del sangue  mediante  sistemi  e
procedure idonei ad assicurare che il  prodotto  finito  soddisfi  le
condizioni previste per il rilascio. 
 
63. «Rintracciabilita'»: la possibilita' di ricostruire  il  percorso
di ciascuna unita' di sangue 
 
o  di  emocomponente  da  esso  derivato  dal   donatore   alla   sua
destinazione finale, sia  che  si  tratti  di  un  ricevente,  di  un
produttore di medicinali o della sua eliminazione, e  viceversa.  64.
«Sangue  intero»:  unita'  di  sangue  intero  prelevato,  per  scopo
trasfusionale,  dal  donatore  riconosciuto  idoneo  ai  sensi  della
normativa vigente. 
 
65. «Sangue cordonale»: unita' di sangue intero prelevato dal cordone
ombelicale al momento del parto. 
 
66. «Soluzione additiva»: soluzione  specificamente  predisposta  per
mantenere le proprieta' biologiche di componenti cellulari durante la
conservazione. 
 
67. «Tecnologie di riduzione dei patogeni»: procedure che impediscono
in modo irreversibile la proliferazione dei patogeni. 
 
68. «Trasporto»: qualsiasi movimentazione di sangue  o  emocomponenti
al di fuori del servizio trasfusionale. 
 
69. «Urgenza trasfusionale»: situazione in cui le condizioni cliniche
del paziente sono tali per cui e' consentito un differimento limitato
della  trasfusione,  compatibile  con   lo   svolgimento   dei   test
pretrasfusionali. 
 
70.  «Validazione  biologica»:  valutazione  finale  comprovante  che
l'insieme degli elementi di ammissibilita' anamnestica e  clinica  di
qualificazione biologica della donazione e dei suoi prodotti soddisfa
i criteri di autorizzazione all'impiego  clinico  o  industriale  del
sangue e degli emocomponenti previsti dalla normativa vigente.