Art. 31. Centri di servizio 1. L'istituzione dei centri di servizio viene deliberata dal consiglio dell'Universita' su proposta del direttore/della direttrice, sentito il senato accademico. 2. Lo stesso consiglio dell'Universita' stabilisce, su proposta del direttore/della direttrice, sentito il senato accademico, le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio. 3. Le attivita' finalizzate all'apprendimento e alla certificazione delle conoscenze linguistiche sono gestite da un centro interfacolta' denominato centro linguistico di Ateneo. 4. La biblioteca universitaria cura l'acquisto, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione e la diffusione di informazioni di carattere bibliografico.