Art. 22. I dipartimenti 1. I dipartimenti sono strutture organizzative finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' di didattica e formative e delle attivita' ad esse correlate e accessorie rivolte all'esterno. 2. I dipartimenti sono istituiti o soppressi con decreto del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico. L'istituzione di un dipartimento si fonda su un progetto scientifico e didattico. Il decreto di istituzione o modifica individua, per ciascun dipartimento, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari allo stesso attribuiti, i corsi di studio affidati alla sua responsabilita', i componenti, le risorse umane e materiali assegnati, l'eventuale scuola di afferenza. 3. I dipartimenti sono costituiti da professori e ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente e dal personale tecnico-amministrativo ad essi assegnato. Il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento puo' essere inferiore ai requisiti minimi prescritti per un periodo non superiore a dodici mesi. Alla scadenza del termine, laddove i requisiti minimi previsti dalla legge n. 240/2010 non sono riconseguiti, il dipartimento cessa le proprie funzioni e i suoi organi decadono automaticamente. Il decreto di soppressione emesso dal rettore, di cui al precedente comma, ha natura meramente ricognitiva. Le successive modalita' operative sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 4. I dipartimenti sono centri autonomi di gestione, nel rispetto del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo. Ad esso sono assegnate le risorse umane e materiali necessarie al funzionamento. 5. I dipartimenti possono essere articolati in sezioni con finalita' specifiche relative alla ricerca. 6. Il dipartimento, in particolare, espleta le seguenti funzioni: a) promuove, coordina e gestisce le attivita' di ricerca dei diversi settori scientifico-disciplinari presenti al suo interno, supportando l'accesso dei docenti ai finanziamenti, incluse le risorse trasferite dall'Ateneo; b) propone agli organi competenti, laddove non afferisce ad una scuola, l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio programmando, coordinando e gestendo le relative attivita' didattiche, la formazione continua e le altre attivita' formative, anche rivolte all'esterno; c) formula i piani di sviluppo della didattica, previo parere dell'eventuale Scuola di afferenza, e della ricerca, nell'ambito dei quali sottopone al senato accademico le richieste di ruoli di personale docente; d) acquisisce dall'Ateneo le necessarie risorse umane, materiali e finanziarie per lo svolgimento delle proprie attivita' e provvede all'acquisizione di risorse esterne; e) delibera sulle borse di studio, sugli assegni di ricerca e sull'utilizzo delle risorse assegnate dall'Ateneo o da altri enti; f) predispone le relazioni previste dalla legge sull'attivita' didattica e sull'attivita' di ricerca dei professori e dei ricercatori, anche ai fini della valutazione da parte dell'Ateneo; g) cura le schede individuali sull'attivita' scientifica dei professori e dei ricercatori ai fini della progressione economica e della partecipazione alle commissioni relative alle procedure concorsuali; h) organizza la valutazione interna delle attivita' di didattica e di ricerca; i) svolge attivita' di ricerca e consulenza in base a specifici contratti e/o convenzioni; j) in coerenza con i piani di sviluppo approvati, formula la proposta di chiamata dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori, per i settori scientifico-disciplinari ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La proposta e' approvata con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico; k) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti. 7. Le attivita' dei dipartimenti e le modalita' di funzionamento delle sezioni, sono disciplinate dal regolamento quadro di Ateneo.