(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                           I dipartimenti 
 
    1. I dipartimenti sono strutture organizzative  finalizzate  allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' di didattica e
formative e delle attivita' ad esse correlate  e  accessorie  rivolte
all'esterno. 
    2. I dipartimenti sono istituiti  o  soppressi  con  decreto  del
rettore, previa delibera del consiglio di  amministrazione  e  parere
del senato accademico. L'istituzione di un dipartimento si  fonda  su
un progetto scientifico e didattico.  Il  decreto  di  istituzione  o
modifica individua, per ciascun dipartimento,  l'elenco  dei  settori
scientifico-disciplinari allo stesso attribuiti, i  corsi  di  studio
affidati alla sua responsabilita', i componenti, le risorse  umane  e
materiali assegnati, l'eventuale scuola di afferenza. 
    3. I dipartimenti sono costituiti da professori e  ricercatori  a
tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art.
24, comma 3, lettera  b)  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in numero  non
inferiore a quello previsto dalla normativa vigente e  dal  personale
tecnico-amministrativo ad essi assegnato. Il numero  complessivo  dei
professori  e  ricercatori  afferenti  al  dipartimento  puo'  essere
inferiore ai requisiti minimi prescritti per un periodo non superiore
a dodici mesi. Alla scadenza del termine, laddove i requisiti  minimi
previsti  dalla  legge  n.  240/2010  non   sono   riconseguiti,   il
dipartimento cessa le proprie  funzioni  e  i  suoi  organi  decadono
automaticamente. Il decreto di soppressione emesso  dal  rettore,  di
cui  al  precedente  comma,  ha  natura  meramente  ricognitiva.   Le
successive modalita'  operative  sono  disciplinate  dal  regolamento
generale di Ateneo. 
    4. I dipartimenti sono centri autonomi di gestione, nel  rispetto
del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e
dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo. Ad  esso
sono  assegnate  le  risorse  umane   e   materiali   necessarie   al
funzionamento. 
    5. I  dipartimenti  possono  essere  articolati  in  sezioni  con
finalita' specifiche relative alla ricerca. 
    6. Il dipartimento, in particolare, espleta le seguenti funzioni: 
      a) promuove, coordina e gestisce le attivita'  di  ricerca  dei
diversi settori scientifico-disciplinari  presenti  al  suo  interno,
supportando  l'accesso  dei  docenti  ai  finanziamenti,  incluse  le
risorse trasferite dall'Ateneo; 
      b) propone agli organi competenti, laddove non afferisce ad una
scuola, l'attivazione, la modifica e la  soppressione  dei  corsi  di
studio programmando, coordinando e  gestendo  le  relative  attivita'
didattiche, la formazione continua e le  altre  attivita'  formative,
anche rivolte all'esterno; 
      c) formula i piani di sviluppo della didattica,  previo  parere
dell'eventuale Scuola di afferenza, e della ricerca, nell'ambito  dei
quali sottopone  al  senato  accademico  le  richieste  di  ruoli  di
personale docente; 
      d)  acquisisce  dall'Ateneo  le   necessarie   risorse   umane,
materiali e finanziarie per lo svolgimento delle proprie attivita'  e
provvede all'acquisizione di risorse esterne; 
      e) delibera sulle borse di studio, sugli assegni di  ricerca  e
sull'utilizzo delle risorse assegnate dall'Ateneo o da altri enti; 
      f) predispone le relazioni previste dalla legge  sull'attivita'
didattica  e  sull'attivita'  di  ricerca  dei   professori   e   dei
ricercatori, anche ai fini della valutazione da parte dell'Ateneo; 
      g) cura le schede individuali  sull'attivita'  scientifica  dei
professori e dei ricercatori ai fini della progressione  economica  e
della  partecipazione  alle  commissioni  relative   alle   procedure
concorsuali; 
      h)  organizza  la  valutazione  interna  delle   attivita'   di
didattica e di ricerca; 
      i) svolge attivita' di ricerca e consulenza in base a specifici
contratti e/o convenzioni; 
      j) in coerenza con i piani di sviluppo  approvati,  formula  la
proposta di chiamata dei  professori  di  prima  fascia,  di  seconda
fascia e dei ricercatori, per i settori  scientifico-disciplinari  ad
esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta  degli
aventi diritto. La proposta e' approvata con delibera  del  consiglio
di amministrazione, previo parere del senato accademico; 
      k) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla  legge,  dal
presente statuto o dai regolamenti. 
    7. Le attivita' dei dipartimenti e le modalita' di  funzionamento
delle sezioni, sono disciplinate dal regolamento quadro di Ateneo.