Art. 23. Organi del dipartimento 1. Sono organi del dipartimento: a) il consiglio; b) il direttore; c) la giunta; d) la commissione paritetica docenti-studenti. 2. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione del dipartimento, opera in coerenza con la programmazione strategica di Ateneo, nei limiti delle risorse assegnate disponibili. I compiti, le attivita' e le modalita' di funzionamento del consiglio sono disciplinati dal regolamento quadro. 3. Il consiglio e' composto da: a) tutti i professori e ricercatori afferenti al dipartimento; b) una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero previsto dalla legislazione vigente; c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel numero previsto dal regolamento elettorale di Ateneo. 4. Le modalita' di partecipazione e di selezione delle rappresentanze sono stabilite dal regolamento elettorale. 5. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio, senza diritto di voto e su specifici punti all'ordine del giorno, i professori a contratto titolari di insegnamenti nei corsi di studio afferenti al dipartimento e soggetti, anche esterni all'Ateneo, su punti specifici all'ordine del giorno. 6. Il segretario amministrativo del dipartimento partecipa al consiglio, senza diritto di voto. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale. 7. Le rappresentanze durano in carica tre anni, salvo quella degli studenti limitata a due. I rappresentanti sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 8. La programmazione dei ruoli, le delibere sui bandi di concorso, le chiamate e le prese di servizio del personale di prima e seconda fascia e le altre deliberazioni relative ai professori e ai ricercatori sono adottate dal consiglio di dipartimento nella composizione ristretta, limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 9. Il consiglio, formato ai sensi del precedente comma 3, elegge, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarano di optare per tale regime in caso di nomina, il direttore del dipartimento. Nel caso di indisponibilita' o mancanza di professori di ruolo di prima fascia o in caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia. Il regolamento elettorale definisce le modalita' di elezione del direttore. 10. Il direttore di dipartimento designa, tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento, un vice-direttore che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza. Il direttore e il vice-direttore sono nominati con decreto del rettore. 11. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta. 12. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento nell'assolvimento dei compiti istituzionali, ne promuove le attivita' ed e' responsabile del suo funzionamento. Presiede e convoca il consiglio e la giunta, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, cura i rapporti con gli organi accademici e con l'amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 13. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle funzioni e puo' esercitare funzioni deliberative su delega del consiglio di dipartimento, in conformita' alle norme del regolamento quadro. E' composta da un numero massimo di undici membri, rappresentativi di tutte le componenti del consiglio di dipartimento. Le modalita' di costituzione e di elezione dei componenti sono stabilite dal regolamento quadro. 14. I membri della giunta durano in carica tre anni, salvo i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 15. Il direttore ha facolta' di invitare alle riunioni della giunta soggetti, anche esterni all'Ateneo, su punti specifici all'ordine del giorno. 16. Il dipartimento istituisce una commissione paritetica docenti-studenti per l'attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, e dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento, il tutoraggio e il placement. La commissione individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati e formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. Le modalita' della composizione della commissione e del relativo funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.