(Statuto-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
                       Organi del dipartimento 
 
    1. Sono organi del dipartimento: 
      a) il consiglio; 
      b) il direttore; 
      c) la giunta; 
      d) la commissione paritetica docenti-studenti. 
    2. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di  gestione  del
dipartimento, opera in coerenza con la programmazione  strategica  di
Ateneo, nei limiti delle risorse assegnate disponibili. I compiti, le
attivita'  e  le  modalita'  di  funzionamento  del  consiglio   sono
disciplinati dal regolamento quadro. 
    3. Il consiglio e' composto da: 
      a) tutti i professori e ricercatori afferenti al dipartimento; 
      b) una rappresentanza degli iscritti a  dottorati  di  ricerca,
scuole di specializzazione e corsi di studio  attivati  e  coordinati
dal dipartimento, e dei titolari di assegni di  ricerca,  nel  numero
previsto dalla legislazione vigente; 
      c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo  nel
numero previsto dal regolamento elettorale di Ateneo. 
    4.  Le  modalita'  di  partecipazione  e   di   selezione   delle
rappresentanze sono stabilite dal regolamento elettorale. 
    5. Possono  essere  invitati  a  partecipare  alle  adunanze  del
consiglio, senza diritto di voto e su specifici punti all'ordine  del
giorno, i professori a contratto titolari di insegnamenti  nei  corsi
di  studio  afferenti  al  dipartimento  e  soggetti,  anche  esterni
all'Ateneo, su punti specifici all'ordine del giorno. 
    6. Il segretario amministrativo  del  dipartimento  partecipa  al
consiglio, senza diritto di voto. La sua presenza non  concorre  alla
formazione del numero legale. 
    7. Le rappresentanze durano in  carica  tre  anni,  salvo  quella
degli studenti limitata a due. I rappresentanti  sono  immediatamente
rieleggibili una sola volta. 
    8.  La  programmazione  dei  ruoli,  le  delibere  sui  bandi  di
concorso, le chiamate e le prese di servizio del personale di prima e
seconda fascia e le altre deliberazioni relative ai professori  e  ai
ricercatori  sono  adottate  dal  consiglio  di  dipartimento   nella
composizione ristretta, limitata ai soli  docenti  appartenenti  alla
fascia corrispondente e a quelle superiori. 
    9. Il consiglio, formato ai sensi del precedente comma 3, elegge,
tra i professori di prima fascia a tempo pieno o  che  dichiarano  di
optare  per  tale  regime  in  caso  di  nomina,  il  direttore   del
dipartimento. Nel caso di indisponibilita' o mancanza  di  professori
di ruolo di prima fascia o in  caso  di  mancato  raggiungimento  del
quorum nelle prime due votazioni, l'elettorato passivo per la  carica
di direttore di dipartimento  e'  esteso  ai  professori  di  seconda
fascia. Il regolamento elettorale definisce le modalita' di  elezione
del direttore. 
    10. Il direttore di dipartimento designa,  tra  i  professori  di
ruolo afferenti al dipartimento, un vice-direttore che lo sostituisce
nelle funzioni in caso di impedimento o assenza. Il  direttore  e  il
vice-direttore sono nominati con decreto del rettore. 
    11. Il direttore dura in carica tre anni ed e'  rieleggibile  una
sola volta. 
    12.  Il  direttore  ha   la   rappresentanza   del   dipartimento
nell'assolvimento dei compiti istituzionali, ne promuove le attivita'
ed e' responsabile del  suo  funzionamento.  Presiede  e  convoca  il
consiglio  e  la  giunta,  vigila  sull'esecuzione   delle   delibere
adottate,  cura  i  rapporti  con  gli  organi   accademici   e   con
l'amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le  altre  attribuzioni
conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
    13. La  giunta  coadiuva  il  direttore  nell'espletamento  delle
funzioni e  puo'  esercitare  funzioni  deliberative  su  delega  del
consiglio di dipartimento, in conformita' alle norme del  regolamento
quadro.  E'  composta  da  un  numero  massimo  di   undici   membri,
rappresentativi di tutte le componenti del consiglio di dipartimento.
Le modalita' di  costituzione  e  di  elezione  dei  componenti  sono
stabilite dal regolamento quadro. 
    14. I membri della giunta durano in  carica  tre  anni,  salvo  i
rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni,  e  sono
immediatamente rieleggibili una sola volta. 
    15. Il direttore ha facolta'  di  invitare  alle  riunioni  della
giunta  soggetti,  anche  esterni  all'Ateneo,  su  punti   specifici
all'ordine del giorno. 
    16.  Il  dipartimento  istituisce  una   commissione   paritetica
docenti-studenti  per  l'attivita'   di   monitoraggio   dell'offerta
formativa e della  qualita'  della  didattica,  e  dell'attivita'  di
servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento,
il tutoraggio e il  placement.  La  commissione  individua  specifici
indicatori  per  la  valutazione  dei  risultati  e  formula   pareri
sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.  Le  modalita'
della composizione della commissione  e  del  relativo  funzionamento
sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.