Articolo 53 Mezzi di prova 1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi probatori: a) audizione delle parti; b) domanda di informazioni; c) produzione di documenti; d) audizione di testimoni; e) perizie; f) ispezioni; g) prove o esperimenti comparativi; h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit). 2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e puo' essere limitata a quanto necessario.