(Accordo-art. 55)
 
                             Articolo 55 
 
                  Inversione dell'onere della prova 
 
  1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3,  se  oggetto  di  un
brevetto e'  un  procedimento  che  consente  di  ottenere  un  nuovo
prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza  il  consenso
del titolare del brevetto, e' considerato, sino  a  prova  contraria,
ottenuto per mezzo del procedimento brevettato. 
 
  2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi e'
una probabilita' sostanziale che con il procedimento  brevettato  sia
stato ottenuto un prodotto identico e il titolare  del  brevetto  non
sia stato in grado, malgrado congrui  sforzi,  di  determinare  quale
procedimento sia stato effettivamente utilizzato  per  tale  prodotto
identico. 
 
  3.  Nella  produzione   della   prova   contraria   e'   preso   in
considerazione il legittimo interesse del convenuto  alla  protezione
dei propri segreti industriali e commerciali.