(Allegato-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
                         (Principi generali) 
 
  1. Al  fine  di  raccomandare  i  servizi  di  investimento  e  gli
strumenti finanziari che  siano  adeguati  al  cliente  o  potenziale
cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione  della  sua
tolleranza al rischio e della sua  capacita'  di  sostenere  perdite,
nella  prestazione  dei  servizi  di   consulenza   in   materia   di
investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari  ottengono
dal cliente  o  potenziale  cliente  le  informazioni  necessarie  in
merito: 
 
  a)  alla  conoscenza  ed  esperienza  in  materia  di  investimenti
riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio; 
 
  b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacita'  di  sostenere
perdite; 
 
  c)  agli  obiettivi  di  investimento,  inclusa  la  tolleranza  al
rischio. 
 
  2. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),
applicano gli articoli 54, paragrafi da  1  a  11  e  13,  e  55  del
regolamento (UE) 2017/565.