Art. 41. (Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti) 1. Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perche' corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. 2. Qualora, ai fini dell'effettuazione della transazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1, quest'ultima puo' essere fornita al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi, subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che: a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e b) l'intermediario abbia dato al cliente la possibilita' di ritardare l'esecuzione della transazione al fine di ricevere preventivamente la dichiarazione di adeguatezza. 3. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l'articolo 54, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/565.