(Allegato-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
(Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza  in  materia
                          di investimenti) 
 
  1. Gli intermediari che  prestano  il  servizio  di  consulenza  in
materia di  investimenti  forniscono  ai  clienti  al  dettaglio,  su
supporto durevole, prima  che  la  transazione  sia  effettuata,  una
dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata  e
indichi perche' corrisponda alle preferenze, agli  obiettivi  e  alle
altre caratteristiche del cliente. 
 
  2. Qualora, ai fini  dell'effettuazione  della  transazione,  venga
utilizzato un mezzo di comunicazione  a  distanza  che  impedisce  la
previa consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1,
quest'ultima puo' essere fornita al cliente,  su  supporto  durevole,
senza  ingiustificati  ritardi,  subito  dopo  la  conclusione  della
transazione, a condizione che: 
 
  a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e 
 
  b)  l'intermediario  abbia  dato  al  cliente  la  possibilita'  di
ritardare  l'esecuzione  della  transazione  al  fine   di   ricevere
preventivamente la dichiarazione di adeguatezza. 
 
  3. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),
applicano l'articolo 54, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/565.