(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 42)
                              Art. 42. 
              Soggetti e materie di relazioni sindacali 
 
    1. La contrattazione integrativa per le Universita' si svolge tra
la  delegazione  datoriale  costituita   dall'amministrazione   e   i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL e la RSU. 
    2. La delegazione di  parte  datoriale  di  cui  al  comma  1  e'
nominata dal  Consiglio  di  amministrazione  ed  e'  presieduta  dal
Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro  delegati.  Nelle
Aziende  Ospedaliere  Universitarie  la  delegazione   datoriale   e'
nominata dall'organo competente secondo i rispettivi  ordinamenti  ed
e' composta dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda  o
da un suo delegato  e  dal  Rettore  dell'Universita'  o  da  un  suo
delegato, tra i quali e' individuato il presidente. 
    3. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
      a) i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art.  63  tra
le diverse modalita' di utilizzo; 
      b) i  criteri  di  utilizzo  della  quota  riservata  al  Fondo
derivante da attivita' in conto  terzi  o  da  programmi  e  progetti
comunitari; 
      c)  i  criteri  per  la  definizione  delle   procedure   delle
progressioni economiche di cui agli articoli 64 e 66; 
      d) i  criteri  per  l'attribuzione  dei  premi  correlati  alla
performance; 
      e) i criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose  o
dannose per la salute; 
      f) i criteri per la determinazione delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita'  comportanti  l'assunzione  di
specifiche responsabilita' di cui all'art. 91, commi 2 e 4  del  CCNL
del 16 ottobre 2008; 
      g) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per  i
quali  specifiche  leggi  operino  un  rinvio   alla   contrattazione
collettiva; 
      h) i criteri generali per l'attivazione  di  piani  di  welfare
integrativo; 
      i) le linee di  indirizzo  e  criteri  per  la  garanzia  e  il
miglioramento dell'ambiente di lavoro,  per  gli  interventi  rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
      j) le linee di indirizzo e i  criteri  per  l'attuazione  degli
adempimenti rivolti  a  facilitare  l'attivita'  dei  dipendenti  con
disabilita'; 
      k)  i  criteri  generali  per  la  determinazione  dei   valori
retributivi  correlati  ai  risultati  ed  al  raggiungimento   degli
obiettivi assegnati, per il personale della categoria EP; 
      l) i criteri generali per l'individuazione di  fasce  temporali
di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
      m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a  tempo
parziale ai sensi dell'art. 56; 
      n) la definizione del limite individuale annuo  delle  ore  che
possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 27  del  CCNL
del 16 ottobre 2008; 
      o)   i   riflessi   sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita' delle innovazioni tecnologiche  e  dei  processi  di
informatizzazione inerenti ai servizi  amministrativi  e  a  supporto
dell'Ateneo; 
      p) elevazione fino a sei mesi del limite  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto legislativo n.  66/2003  nonche'  individuazione
delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei  mesi,
tale limite. 
    4. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6  (contrattazione
integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere i), j),  l),  m),
n), o), p). 
    5. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7  (contrattazione
integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere a), b),  c),  d),
e), f), g), h), k). 
    6. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di  cui  al
comma 1: 
      a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; 
      b) i criteri generali di priorita' per la  mobilita'  d'ufficio
tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione; 
      c)  i  criteri  generali  dei  sistemi  di  valutazione   della
performance; 
      d) il trasferimento o il conferimento  di  attivita'  ad  altri
soggetti, pubblici o privati,  ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al
personale della categoria EP; 
      f) i criteri generali per la  graduazione  degli  incarichi  al
personale della categoria D di cui all'art. 91, comma 3, del CCNL  16
ottobre 2008 ed alla categoria EP; 
      g) le linee generali dei piani per la formazione del personale; 
      h) i regolamenti per l'attivita' conto terzi. 
    7. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art.  5,  comma  5,
oltre agli esiti del confronto  e  della  contrattazione  integrativa
gia' previsti dal predetto comma: 
      a) i regolamenti di  ateneo,  limitatamente  alle  parti  degli
stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro; 
      b) i piani triennali dei fabbisogni di personale; 
      c) i dati sugli andamenti occupazionali; 
      d) i dati sui contratti a tempo determinato, sui  contratti  di
somministrazione a tempo  determinato  e  sulle  altre  tipologie  di
lavoro flessibile.