Art. 57.
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del D.Lgs. n.
165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e
seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, nonche' dei vincoli finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di
durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. Per il
personale sanitario, il relativo limite di durata massima dei
contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi,
dovra' essere individuato dalla singola Azienda o Ente in
considerazione della necessita' di garantire la costante erogazione
dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e in conformita' alle linee di indirizzo emanate dalle
regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alla durata
massima non puo' superare i dodici mesi.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da
ciascuna Azienda o Ente complessivamente non puo' superare il tetto
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1°
gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali
all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per
le Aziende ed Enti che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre
possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel
caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
servizio al momento dell'assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da
limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81
del 2015 sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' delle Aziende ed Enti di nuova
istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita'.
5. Le Aziende ed Enti disciplinano, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto
della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6
del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate,
con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo
parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio,
di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001; in tali
casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta
giorni prima dell'inizio del periodo di astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l'Azienda o
Ente puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento
delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito,
assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di
mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e
dell'art. 28 del CCNL del 7 aprile 1999 (Mansioni superiori) a quelle
proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel
contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per tale non solo il dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne.
9. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a
tempo pieno ovvero a tempo parziale.
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza
diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.
11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e
fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale
sanitario, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento
di mansioni della medesima categoria, e' possibile derogare alla
durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non
puo' superare i dodici mesi e puo' essere attuata esclusivamente nei
seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' delle Aziende ed Enti di nuova
istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita';
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo;
e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario.
12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in
deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11 e
fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale
sanitario, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e
l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi
dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2015.