Art. 58.
Trattamento economico - normativo del personale
con contratto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le
precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
33, comma 4 (Ferie e recupero festivita' soppresse) del presente
CCNL; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti
contratti a tempo indeterminato o determinato comunque gia'
intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu' di
tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato,
entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall'art. 33
commi 2 e 3 (Ferie e recupero festivita' soppresse) del presente
CCNL, a seconda della articolazione dell'orario di lavoro
rispettivamente su cinque o sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 42 (Assenze per malattia)
del presente CCNL, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre
1983, n. 638 ai fini della determinazione del periodo in cui e'
corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il
trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento
ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 42, comma 10
(Assenze per malattia), del presente CCNL, in misura
proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto il
trattamento economico come sopra determinato o, se inferiore, alla
durata residua del contratto, salvo che non si tratti di periodo di
assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico
e' corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico
non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di
lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata
del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 42 (Assenze per malattia);
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 36, comma 2
(Permessi giornalieri retribuiti);
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. d), possono essere
concessi i seguenti permessi:
permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui
all'art. 37 (Permessi orari retribuiti per motivi personali o
familiari);
permessi per esami o concorsi di cui all'art. 36, comma 1,
lettera a) (Permessi giornalieri retribuiti);
permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni
diagnostiche di cui all'art. 40 (Assenze per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici);
permessi per lutto di cui, all'art. 36, comma 1, lettera b)
(Permessi giornalieri retribuiti).
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera
e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale
nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei
permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la
stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza
dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 104/1992 s.m.i. e la
legge n. 53/2000 ivi compresi i permessi per lutto ai quali si
applica la disciplina legale nei casi di rapporto di durata inferiore
a sei mesi.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 25 (Periodo di
prova) del presente CCNL, non superiore comunque a due settimane per
i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per
quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 25
(Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova,
ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera
dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in
essere dall'Azienda o Ente deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a
termine non sia possibile applicare il disposto del comma 2, il
contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma
10 dell'art. 57 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e del comma
2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo
determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni
periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e,
comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi di durata
dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del
dipendente, i termini sono ridotti alla meta, con arrotondamento
all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal
computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra professionalita' richiesta nei posti da
coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le Aziende ed Enti assicurano ai lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e
formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. n.
81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere,
adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita' ed
alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo
e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita'
lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati
istituti contrattuali.