(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
 
            Fondo per il finanziamento della retribuzione 
                      di posizione e risultato 
 
    1. Il Fondo di cui al presente articolo e' riferito ai  dirigenti
delle universita' ed  aziende  ospedaliero-universitarie  nonche'  ai
dirigenti di seconda  fascia  preposti  da  uffici  dirigenziali  non
generali di Enti di ricerca ed ASI. 
    2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e risultato di  cui  all'art.  7  del
CCNL Area VII del 28 luglio 2010, biennio economico  2008-2009,  come
disciplinato dai precedenti CCNL e dalle vigenti norme  di  legge  in
materia, e' incrementato dell'1,7% calcolato sul  monte  salari  anno
2015, relativo ai dirigenti di cui al presente articolo. 
    3.  Per  l'Enea,  gli  incrementi,  calcolati  con  le  modalita'
stabilite al comma 2, alimentano il fondo per il finanziamento  della
retribuzione di posizione e risultato definito,  per  tale  ente,  in
applicazione della disciplina di cui all'art. 29 del CCNL  28  luglio
2010, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. 
    4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono agli incrementi  della
retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 45, comma 5  e,
per l'intera parte  residua,  sono  destinati  alla  retribuzione  di
risultato.