(Statuto-art. 40)
                              Art. 40. 
                     Regolamenti delle strutture 
 
    1.  I  regolamenti  che  disciplinano  il   funzionamento   delle
strutture didattiche, di  ricerca  e  dei  centri  di  servizio  sono
proposti dalle strutture stesse ed approvati dal  senato  accademico,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 
    2. Entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione  da  parte  della
struttura dipartimentale, il rettore, con atto motivato e su conforme
delibera del senato accademico e del  consiglio  di  amministrazione,
secondo le rispettive competenze, puo' chiedere alla struttura che lo
abbia proposto il riesame del regolamento. 
    3.  Nel  caso  di  ulteriore  non  condivisione  del  dispositivo
regolamentare  da  parte  di  senato  accademico   e   consiglio   di
amministrazione,  secondo  le  rispettive  competenze,   esso   viene
riformulato  e  deliberato  dal  senato  accademico  e  consiglio  di
amministrazione, sempre secondo le rispettive competenze. 
    4. I regolamenti sono emanati dal rettore ed entrano  in  vigore,
salvo che non  sia  diversamente  disposto,  il  quindicesimo  giorno
successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.