Art. 40. Regolamenti delle strutture 1. I regolamenti che disciplinano il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e dei centri di servizio sono proposti dalle strutture stesse ed approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte della struttura dipartimentale, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, puo' chiedere alla struttura che lo abbia proposto il riesame del regolamento. 3. Nel caso di ulteriore non condivisione del dispositivo regolamentare da parte di senato accademico e consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, esso viene riformulato e deliberato dal senato accademico e consiglio di amministrazione, sempre secondo le rispettive competenze. 4. I regolamenti sono emanati dal rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.