Art. 41. Codice etico 1. Il codice etico dell'Universita' determina i valori fondamentali della comunita' universitaria ed e' volto a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunita' universitaria. Le infrazioni del codice da parte dei componenti la comunita' universitaria, diverse ed ulteriori rispetto alle tipologie di infrazioni disciplinari attualmente vigenti per i medesimi soggetti, e per le quali continuano a trovare applicazione le relative specifiche disposizioni di legge, danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita': a) richiamo riservato b) richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo. 2. Sulla comminazione di tali sanzioni decide, su proposta del rettore, il senato accademico. 3. Il codice etico, approvato dal senato accademico con parere favorevole del consiglio di amministrazione, e' emanato con decreto del rettore.