(Statuto-art. 41)
                              Art. 41. 
                            Codice etico 
 
    1.  Il  codice  etico   dell'Universita'   determina   i   valori
fondamentali della comunita' universitaria ed e' volto  a  promuovere
il  riconoscimento   e   il   rispetto   dei   diritti   individuali,
l'accettazione   di   doveri   e   responsabilita'   nei    confronti
dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla
partecipazione agli organi, e detta le regole di condotta nell'ambito
della comunita' universitaria. Le infrazioni del codice da parte  dei
componenti la comunita' universitaria, diverse ed ulteriori  rispetto
alle tipologie di infrazioni disciplinari attualmente vigenti  per  i
medesimi soggetti, e per le quali continuano a  trovare  applicazione
le relative specifiche disposizioni di legge, danno luogo, secondo la
gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle  seguenti  sanzioni,
nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita': 
      a) richiamo riservato 
      b) richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo. 
    2. Sulla comminazione di tali sanzioni decide,  su  proposta  del
rettore, il senato accademico. 
    3. Il codice etico, approvato dal senato  accademico  con  parere
favorevole del consiglio di amministrazione, e' emanato  con  decreto
del rettore.