(Allegato-art. 31)
                             Articolo 31 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini della presente Parte si intendono per: 
  - "delega": la delega come disciplinata dal Regolamento 231/2013. 
  -  "funzioni  operative  essenziali  o  importanti":  le   funzioni
operative per le quali un'anomalia nella  sua  esecuzione  o  la  sua
mancata esecuzione possono compromettere gravemente la capacita'  del
gestore di conformarsi alle  condizioni  e  agli  obblighi  derivanti
dalla sua autorizzazione o previsti dalla  disciplina  di  vigilanza;
ovvero i risultati  finanziari,  la  solidita'  o  continuita'  della
prestazione del servizio di gestione collettiva  del  risparmio;  non
sono  considerate  essenziali  o  importanti  le  funzioni   previste
dall'articolo  30,  paragrafo  2,  del  Regolamento  565/2017  con  i
necessari adattamenti; 
  - "gestori": Sgr, Sicav  e  Sicaf  che  gestiscono  direttamente  i
propri patrimoni; 
  -  "gestori  significativi":  i  gestori  individuati  secondo   le
modalita' indicate nell'Allegato 2, paragrafo 4; 
  -  "gestori   sottosoglia":   i   gestori   indicati   all'articolo
35-undecies del TUF; 
  - "prime broker": la banca, l'impresa di investimento  o  qualsiasi
altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza  prudenziale
che  offre  servizi  e  attivita'  di  investimento   a   investitori
professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in
strumenti finanziari in contropartita e che  possa  altresi'  fornire
altri servizi quali compensazione  e  regolamento  delle  operazioni,
servizi di custodia, prestito  titoli,  tecnologia  personalizzata  e
strutture di supporto operativo; 
  - "Regolamento 231/2013": Regolamento  delegato  (UE)  n.  231/2013
della Commissione, del 19 dicembre 2012,  che  integra  la  direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
deroghe,  condizioni  generali   di   esercizio,   depositari,   leva
finanziaria, trasparenza e sorveglianza; 
  - "servizi": i servizi e le attivita' di  investimento,  i  servizi
accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio; 
  - "sistema  di  gestione  del  rischio":  il  sistema  disciplinato
dall'articolo 38 del Regolamento 231/2013  e  dal  Regolamento  Banca
d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.