(Allegato-art. 65)
                              Art. 65. 
        Copertura assicurativa per la responsabilita' civile 
 
    1. Le aziende o enti garantiscono, con oneri  a  proprio  carico,
una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe  misure  per  la
responsabilita' civile di tutti i dirigenti della presente area,  ivi
comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai  sensi  dell'art.
67 (Patrocinio legale) per  le  eventuali  conseguenze  derivanti  da
azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro  attivita',  in
conformita' a quanto disposto dalla legge n. 114/2014 e n. 24/2017  e
dai decreti ministeriali ivi  previsti,  senza  diritto  di  rivalsa,
salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 
    2.  Sono  fatte  salve  eventuali  iniziative  regionali  per  la
copertura assicurativa di cui al comma 1. 
    3. Le aziende ed enti rendono note ai dirigenti, con  completezza
e  tempestivita',  tutte  le  informazioni  relative  alla  copertura
assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1 con le
modalita' previste dalla legge n. 24/2017.