(Allegato-art. 51)
 
                               Art. 51 
 
Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione   e
              risultato dei dirigenti di seconda fascia 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo per  il  finanziamento
della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di  seconda
fascia,  come  disciplinato  dai  CCNL  delle  rispettive   aree   di
provenienza,  e'  incrementato  dei  valori  percentuali  di  seguito
indicati da  calcolare  sul  monte  salari  anno  2015,  relativo  ai
dirigenti di seconda fascia: 
    - Ministeri (amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto  I
del CCNQ del 13/7/2016, diverse dal CNEL e dall'AGID): 1,64%; 
    - Agenzie fiscali (amministrazioni di cui all'art.  3,  comma  1,
punto II del CCNQ del 13/7/2016): 1,93%; 
    - Enti pubblici non economici (amministrazioni di cui all'art. 3,
comma 1, punto III del CCNQ del 13/7/2016): 2,07%; 
    - CNEL: 1,84%; 
    - AGID: 1,83%. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche  al  finanziamento
degli incrementi  della  retribuzione  di  posizione  -  parte  fissa
definita ai sensi dell'art. 49, comma 4 (Trattamento economico  fisso
per i dirigenti di seconda fascia) e, per la  parte  residuale,  sono
destinate alla retribuzione di risultato. 
  3. E' confermata la disciplina del Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti contenuta  nei
precedenti CCNL del personale di cui al presente capo. Sono  altresi'
acquisite tutte le risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  o
regolamento che prevedano specifici trattamenti economici  in  favore
del personale destinatario del presente articolo - tra cui, a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelle  di  cui  all'art.  18  della
legge n. 88/1989 - il cui utilizzo e'  comunque  vincolato  a  quanto
previsto dalle predette disposizioni.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.