(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
            Linee guida generali in materia di formazione 
 
    1. Nel quadro dei processi di  riforma  e  modernizzazione  della
pubblica  amministrazione,  la  formazione  costituisce  un   fattore
decisivo di successo e  una  leva  fondamentale  nelle  strategie  di
cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualita'  ed  efficacia
delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale
carattere diviene piu' pregnante per la criticita'  del  ruolo  della
dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti. 
    2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione
e l'aggiornamento professionale sono  assunti  dalle  amministrazioni
come metodo permanente teso ad assicurare il  costante  aggiornamento
delle  competenze  professionali  tecniche  e   lo   sviluppo   delle
competenze organizzative e manageriali  necessarie  allo  svolgimento
efficace dei rispettivi ruoli. 
    3.  Le  iniziative  di  formazione  hanno  carattere  continuo  e
obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati  investimenti
finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle  vigenti
norme di legge in materia. 
    4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalita',  hanno
sia contenuti di formazione al ruolo, sia contenuti specialistici  in
correlazione  con  specifici  ambiti  e  funzioni  su   cui   insiste
l'attivita' del dirigente. 
    5. Ciascuna amministrazione, secondo i  rispettivi  strumenti  di
bilancio e le  specifiche  sfere  di  autonomia  e  di  flessibilita'
organizzativa ed operativa,  definisce  annualmente  la  quota  delle
risorse da destinare ai programmi di aggiornamento  e  di  formazione
dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma  3,
tenendo  conto  dei  propri  obiettivi  di  sviluppo   organizzativo,
dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive  generali  in
materia di formazione. Nell'ambito dei piani  della  formazione  sono
indicati gli obiettivi di ore di  formazione  da  erogare  nel  corso
dell'anno. 
    6.   Le   politiche   formative   sono   definite   da   ciascuna
amministrazione in conformita' alle proprie linee  strategiche  e  di
sviluppo. Le iniziative formative sono  realizzate,  singolarmente  o
d'intesa con altre amministrazioni, anche in  collaborazione  con  la
Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  le  Universita'  ed   altri
soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli ordini professionali. 
    7. La partecipazione alle iniziative di formazione,  inserite  in
appositi percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene  concordata
dall'amministrazione con gli interessati ed e'  considerata  servizio
utile a tutti gli effetti. Il personale puo',  inoltre,  partecipare,
senza  oneri  per  l'amministrazione,  a  corsi  di   formazione   ed
aggiornamento professionale che siano,  comunque,  in  linea  con  le
finalita' indicate nei commi che precedono. A tal  fine  puo'  essere
concesso un periodo di  aspettativa  non  retribuita  per  motivi  di
studio della durata massima di tre  mesi.  Qualora  l'amministrazione
riconosca l'effettiva connessione delle iniziative  di  formazione  e
aggiornamento  svolte  dal  personale  ai  sensi  del  comma  7   con
l'attivita' di servizio e l'incarico affidato, puo' concorrere con un
proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata. 
    8. Al finanziamento delle attivita'  di  formazione  si  provvede
utilizzando una quota annua non inferiore  all'1%  del  monte  salari
relativo al  personale  destinatario  del  presente  CCNL.  Ulteriori
risorse possono essere individuate considerando i risparmi  derivanti
dai piani di razionalizzazione e i canali di  finanziamento  esterni,
comunitari,  nazionali  o  regionali.  E'  comunque  fatto  salvo  il
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa  per
la formazione.