Art. 51.
Linee guida generali in materia di formazione
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della
pubblica amministrazione, la formazione costituisce un fattore
decisivo di successo e una leva fondamentale nelle strategie di
cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualita' ed efficacia
delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale
carattere diviene piu' pregnante per la criticita' del ruolo della
dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione
e l'aggiornamento professionale sono assunti dalle amministrazioni
come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento
delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle
competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento
efficace dei rispettivi ruoli.
3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e
obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti
finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti
norme di legge in materia.
4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno
sia contenuti di formazione al ruolo, sia contenuti specialistici in
correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste
l'attivita' del dirigente.
5. Ciascuna amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di
bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilita'
organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle
risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione
dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3,
tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo,
dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in
materia di formazione. Nell'ambito dei piani della formazione sono
indicati gli obiettivi di ore di formazione da erogare nel corso
dell'anno.
6. Le politiche formative sono definite da ciascuna
amministrazione in conformita' alle proprie linee strategiche e di
sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o
d'intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la
Scuola nazionale dell'amministrazione, le Universita' ed altri
soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli ordini professionali.
7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in
appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata
dall'amministrazione con gli interessati ed e' considerata servizio
utile a tutti gli effetti. Il personale puo', inoltre, partecipare,
senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed
aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le
finalita' indicate nei commi che precedono. A tal fine puo' essere
concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di
studio della durata massima di tre mesi. Qualora l'amministrazione
riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e
aggiornamento svolte dal personale ai sensi del comma 7 con
l'attivita' di servizio e l'incarico affidato, puo' concorrere con un
proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
8. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede
utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari
relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori
risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti
dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni,
comunitari, nazionali o regionali. E' comunque fatto salvo il
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per
la formazione.