(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                           Corsi di laurea 
 
    1. Il consiglio di corso di laurea,  il  consiglio  di  corso  di
laurea magistrale e laurea  magistrale  a  ciclo  unico  sono  organi
deliberativi dei rispettivi  corsi  e  sono  costituiti  da  tutti  i
titolari degli insegnamenti attivati. 
    2.  Partecipa  altresi'   alle   adunanze   del   consiglio   una
rappresentanza degli studenti iscritti al  corso  di  laurea  con  le
prerogative determinate ai sensi del precedente art. 39 e in  ragione
di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1 del presente
articolo. 
    3. Il  consiglio  esercita  tutte  le  attribuzioni  inerenti  al
funzionamento  del  corso,  secondo  le  norme  dello  statuto,   del
regolamento didattico di ateneo e del proprio regolamento. 
    4. Il consiglio di corso di laurea e' presieduto da un presidente
eletto tra i professori di  prima  fascia  da  tutti  i  titolari  di
insegnamento nel corso di laurea. 
    5. Nella prima votazione il presidente e'  eletto  a  maggioranza
assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si  procede  ad  un
ballottaggio tra i due candidati che  abbiano  riportato  il  maggior
numero di voti, prevalendo, in caso di parita', l'anzianita' di ruolo
e quindi di eta'. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima
fascia, l'elettorato passivo  e'  esteso  ai  professori  di  seconda
fascia. 
    6. Il presidente eletto viene nominato con decreto  del  rettore,
dura in carica  tre  anni  accademici  e  non  puo'  essere  rieletto
consecutivamente per piu' di una volta. 
    7. In particolare, il consiglio ha le seguenti funzioni: 
      a)   vigila   sulla   disciplina   della   didattica,   curando
l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed  il
funzionamento  e  organizza  lo  svolgimento  dei  relativi  servizi,
sentito il direttore del dipartimento cui il corso afferisce; 
      b) propone al consiglio di dipartimento l'istituzione di  nuovi
insegnamenti ovvero la soppressione di quelli non ritenuti utili; 
      c) coordina le attivita' dei corsi da affidare ai professori  a
contratto, proponendone l'istituzione al consiglio di dipartimento. 
      d) formula proposte ai dipartimenti in tema  di  programmazione
didattica nonche' di revisione degli ordinamenti  e  dei  regolamenti
didattici; 
      e)  formula  proposte  ai  dipartimenti,  per  quanto  di  loro
competenza,  in  tema  di  organizzazione  della  didattica  e  delle
relative attivita' di supporto. 
    8. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di corso
di laurea spettano al docente piu' giovane  in  ruolo  che  partecipa
all'adunanza.