Art. 47. Scuole di specializzazione 1. Il consiglio della scuola di specializzazione e' l'organo deliberativo del corso ed e' costituito da tutti i titolari delle materie attivate. 2. Partecipa altresi' alle adunanze del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola di specializzazione con le prerogative determinate ai sensi del precedente art. 39 ed in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1. 3. Il consiglio della scuola di specializzazione esercita tutte le attribuzioni inerenti al funzionamento del corso, secondo le norme dello statuto, del regolamento didattico di ateneo e del proprio regolamento. 4. Il consiglio della scuola di specializzazione e' presieduto da un direttore, di regola eletto da tutti i titolari di un insegnamento del corso tra i professori di prima fascia di ruolo nell'universita' ovvero secondo quanto stabilito nel relativo regolamento. 5. Nella prima votazione il direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parita', l'anzianita' di ruolo e quindi di eta'. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia. 6. Il direttore eletto viene nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente per piu' di una volta. 7. In particolare, il consiglio vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi, sentito il direttore di dipartimento cui la scuola afferisce. 8. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio della scuola di specializzazione spettano al piu' giovane docente di ruolo nell'universita' che partecipa all'adunanza. 9. La normativa statutaria relativa alle scuole di specializzazione si applica a tutte le scuole compatibilmente con le norme che le regolano.