(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
 
                     Scuole di specializzazione 
 
    1. Il consiglio della  scuola  di  specializzazione  e'  l'organo
deliberativo del corso ed e' costituito da  tutti  i  titolari  delle
materie attivate. 
    2.  Partecipa  altresi'   alle   adunanze   del   consiglio   una
rappresentanza   degli   studenti    iscritti    alla    scuola    di
specializzazione  con  le  prerogative  determinate  ai   sensi   del
precedente art. 39  ed  in  ragione  di  un  quinto  del  numero  dei
componenti di cui al comma 1. 
    3. Il consiglio della scuola di specializzazione  esercita  tutte
le attribuzioni inerenti al funzionamento del corso, secondo le norme
dello statuto, del regolamento didattico  di  ateneo  e  del  proprio
regolamento. 
    4. Il consiglio della scuola di specializzazione e' presieduto da
un direttore, di regola eletto da tutti i titolari di un insegnamento
del corso tra i professori di prima fascia di ruolo  nell'universita'
ovvero secondo quanto stabilito nel relativo regolamento. 
    5. Nella prima votazione il direttore  e'  eletto  a  maggioranza
assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si  procede  ad  un
ballottaggio tra i due candidati che  abbiano  riportato  il  maggior
numero di voti, prevalendo, in caso di parita', l'anzianita' di ruolo
e quindi di eta'. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima
fascia, l'elettorato passivo  e'  esteso  ai  professori  di  seconda
fascia. 
    6. Il direttore eletto viene nominato con  decreto  del  rettore,
dura in carica  tre  anni  accademici  e  non  puo'  essere  rieletto
consecutivamente per piu' di una volta. 
    7. In particolare, il consiglio  vigila  sulla  disciplina  della
didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che  ne  riguardano
l'ordinamento ed il funzionamento  e  organizza  lo  svolgimento  dei
relativi servizi, sentito il direttore di dipartimento cui la  scuola
afferisce. 
    8. Le funzioni di segretario verbalizzante  del  consiglio  della
scuola di specializzazione spettano al piu' giovane docente di  ruolo
nell'universita' che partecipa all'adunanza. 
    9.   La   normativa   statutaria   relativa   alle   scuole    di
specializzazione si applica a tutte le scuole compatibilmente con  le
norme che le regolano.