Art. 48. Dottorati di ricerca, scuole di dottorato e master 1. I corsi di dottorato di ricerca e le scuole di dottorato, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'universita', da consorzi e convenzioni tra universita' e tra universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione nazionali ed esteri. 2. L'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca e' rimessa ai dipartimenti, anche in collaborazione fra loro, secondo le norme stabilite dall'universita' con apposito regolamento. 3. Per finalita' organizzative e gestionali rivolte alla realizzazione di percorsi formativi pluridisciplinari di livello dottorale, l'ateneo puo' istituire scuole di dottorato intra e inter-ateneo a profilo nazionale e internazionale disciplinandone gli ambiti d'azione e gli organismi di coordinazione in appositi regolamenti. 4. I master sono attivati presso i dipartimenti, anche in collaborazione fra loro, e sono disciplinati con apposito regolamento.