(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
 
         Dottorati di ricerca, scuole di dottorato e master 
 
    1. I corsi di dottorato di ricerca e le scuole di  dottorato,  ai
sensi   della   normativa   vigente,   possono    essere    istituiti
dall'universita', da consorzi e convenzioni  tra  universita'  e  tra
universita'  ed  enti  di  ricerca  pubblici  e   privati   di   alta
qualificazione nazionali ed esteri. 
    2. L'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca e'  rimessa
ai dipartimenti, anche in collaborazione fra loro, secondo  le  norme
stabilite dall'universita' con apposito regolamento. 
    3.  Per  finalita'  organizzative  e  gestionali   rivolte   alla
realizzazione di  percorsi  formativi  pluridisciplinari  di  livello
dottorale, l'ateneo  puo'  istituire  scuole  di  dottorato  intra  e
inter-ateneo a profilo nazionale e internazionale disciplinandone gli
ambiti  d'azione  e  gli  organismi  di  coordinazione  in   appositi
regolamenti. 
    4. I  master  sono  attivati  presso  i  dipartimenti,  anche  in
collaborazione  fra  loro,   e   sono   disciplinati   con   apposito
regolamento.