(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
 
                       Formazione post-laurea 
 
    1. Afferiscono ai dipartimenti i seguenti corsi,  proposti  dalle
stesse e istituiti dal senato accademico previo parere del  consiglio
d'amministrazione: 
      a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
      b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici; 
      c) corsi di formazione per laureati e/o diplomati; 
      d) corsi di aggiornamento permanente; 
      e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento; 
      f) corsi di preparazione e abilitazione all'insegnamento. 
    2. La partecipazione alle attivita'  di  cui  sopra  puo'  essere
certificata. 
    3. Le modalita' di costituzione e  funzionamento  di  tali  corsi
sono disciplinati  con  apposito  regolamento  dell'universita'.  Per
queste attivita' l'universita' puo' stipulare convenzioni  ed  intese
con i soggetti interessati.