Art. 49. Formazione post-laurea 1. Afferiscono ai dipartimenti i seguenti corsi, proposti dalle stesse e istituiti dal senato accademico previo parere del consiglio d'amministrazione: a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici; c) corsi di formazione per laureati e/o diplomati; d) corsi di aggiornamento permanente; e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento; f) corsi di preparazione e abilitazione all'insegnamento. 2. La partecipazione alle attivita' di cui sopra puo' essere certificata. 3. Le modalita' di costituzione e funzionamento di tali corsi sono disciplinati con apposito regolamento dell'universita'. Per queste attivita' l'universita' puo' stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati.