(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
 
                   Permessi giornalieri retribuiti 
 
    1. A domanda del dipendente sono  concessi  permessi  giornalieri
retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: 
      a)  partecipazione  a  concorsi  od  esami  ivi   comprese   le
progressioni tra le aree - limitatamente  ai  giorni  di  svolgimento
delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo, anche on
line,  comunque  connesso  all'attivita'  di  servizio:  giorni  otto
all'anno; 
      b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado  e
gli affini entro  il  primo  grado  o  per  il  convivente  ai  sensi
dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni  civili  e
patto di convivenza): giorni tre per evento  da  fruire  entro  sette
giorni lavorativi dal decesso. 
    2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso  di  quindici
giorni consecutivi in occasione di matrimonio la cui  fruizione  deve
iniziare entro quarantacinque giorni  dalla  data  in  cui  e'  stato
contratto il matrimonio. Nel caso di eventi  imprevisti  che  rendano
oggettivamente impossibile  la  fruizione  del  permesso  entro  tale
termine, il dipendente - compatibilmente con le esigenze di  servizio
- potra' concordare un  ulteriore  periodo  per  il  godimento  dello
stesso entro dodici mesi dalla data in  cui  e'  stato  contratto  il
matrimonio. 
    3.  I  permessi  dei  commi  1  e   2   possono   essere   fruiti
cumulativamente nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e  sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 
    4. Durante i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta  l'intera
retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lettera c) (Retribuzione  e
sue definizioni). 
    5. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  36
(Permessi giornalieri retribuiti) del CCNL del 21 maggio 2018.