Art. 50.
Permessi giornalieri retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri
retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami ivi comprese le
progressioni tra le aree - limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo, anche on
line, comunque connesso all'attivita' di servizio: giorni otto
all'anno;
b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e
gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi
dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni civili e
patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette
giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici
giorni consecutivi in occasione di matrimonio la cui fruizione deve
iniziare entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato
contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano
oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale
termine, il dipendente - compatibilmente con le esigenze di servizio
- potra' concordare un ulteriore periodo per il godimento dello
stesso entro dodici mesi dalla data in cui e' stato contratto il
matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lettera c) (Retribuzione e
sue definizioni).
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 36
(Permessi giornalieri retribuiti) del CCNL del 21 maggio 2018.