Art. 50. Permessi giornalieri retribuiti 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami ivi comprese le progressioni tra le aree - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo, anche on line, comunque connesso all'attivita' di servizio: giorni otto all'anno; b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione di matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dipendente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potra' concordare un ulteriore periodo per il godimento dello stesso entro dodici mesi dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. 3. I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni). 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 36 (Permessi giornalieri retribuiti) del CCNL del 21 maggio 2018.