Art. 51. Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari 1. Al dipendente, sono concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza necessita' di documentazione e/o giustificazione, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno solare per motivi personali o familiari. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente e' convenzionalmente pari alle ore di cui all'art. 43, comma 10 (Orario di lavoro); f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 3. Per i permessi orari del presente articolo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni). 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 37 (Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) del CCNL del 21 maggio 2018.