(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
     Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari 
 
    1. Al dipendente, sono concesse, a domanda,  compatibilmente  con
le esigenze di servizio e  senza  necessita'  di  documentazione  e/o
giustificazione, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno solare
per motivi personali o familiari. 
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
      a) non riducono le ferie; 
      b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora; 
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; 
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente alle altre tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.
Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all'art.  33  della
legge n. 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati
dal decreto legislativo n. 151/2001; 
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente
e' convenzionalmente pari alle ore  di  cui  all'art.  43,  comma  10
(Orario di lavoro); 
      f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare
dei  permessi  giornalieri  previsti  dalla  legge  o  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro; 
    3. Per i permessi  orari  del  presente  articolo  al  dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lettera  c)
(Retribuzione e sue definizioni). 
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si  procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 
    5. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  37
(Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) del CCNL
del 21 maggio 2018.