Art. 51.
Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
1. Al dipendente, sono concesse, a domanda, compatibilmente con
le esigenze di servizio e senza necessita' di documentazione e/o
giustificazione, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno solare
per motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata
congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.
Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all'art. 33 della
legge n. 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati
dal decreto legislativo n. 151/2001;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata
dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente
e' convenzionalmente pari alle ore di cui all'art. 43, comma 10
(Orario di lavoro);
f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare
dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto
collettivo nazionale di lavoro;
3. Per i permessi orari del presente articolo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lettera c)
(Retribuzione e sue definizioni).
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 37
(Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) del CCNL
del 21 maggio 2018.