Art. 52.
Permessi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della
maturazione delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono
essere fruiti anche ad ore per un totale di diciotto ore mensili. Il
personale interessato effettua una programmazione mensile delle
giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso; nel caso di
personale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20
del mese precedente. Nel caso di fruizione ad ore, l'eventuale
modifica della richiesta successivamente alla programmazione, e'
consentita solo a giornata intera. In caso di rapporto di lavoro a
tempo parziale si procede al riproporzionamento ai sensi dell'art.
75, comma 9 (Trattamento economico-normativo del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale).
2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di
lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione
della turnistica per il mese di riferimento.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere
presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il lavoratore ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i
donatori di sangue e di midollo osseo rispettivamente previsti
dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 nonche' integrato
dall'art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e dall'art.
5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica i giorni in cui
intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi
di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere
presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
il lavoratore utilizza il permesso.
6. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione del personale
alle attivita' delle Associazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21
settembre 1994, n. 613 per le attivita' di protezione civile.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 38
(Permessi previsti da particolari disposizioni di legge) del CCNL del
21 maggio 2018.