(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
 
              Congedi per le donne vittime di violenza 
 
    1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto  ad  astenersi  dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un  periodo  massimo
di  congedo  di  novanta  giorni  lavorativi,  da  fruire   nell'arco
temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di
protezione certificato. 
    2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita',  la  dipendente  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  al  datore  di  lavoro  -  corredata  della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a cinque giorni di calendario e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
    3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e'  quello
previsto per il congedo di  maternita',  dall'art.  60  (Congedi  dei
genitori). 
    4. Il periodo di cui ai commi precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
e e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
    5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del  congedo  su  base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al  comma
1. La fruizione su base oraria avviene  in  misura  pari  alla  meta'
dell'orario medio giornaliero del mese  immediatamente  precedente  a
quello in cui ha inizio il congedo. 
    6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del  rapporto  di
lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 74 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale). Il rapporto a tempo parziale  viene  trasformato  in
rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 
    7. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra unita' operativa/servizio/struttura
della stessa azienda o  ente  o  ad  altra  amministrazione  pubblica
ubicata in una localita' diversa da quella in cui  si  e'  subita  la
violenza, previa comunicazione all'azienda o  ente  di  appartenenza.
Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'azienda  o  ente
di appartenenza dispone il trasferimento richiesto dalla  dipendente,
ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area. 
    8. I congedi di cui al  presente  articolo  sono  cumulabili  con
l'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all'art.  12,
comma 1, del CCNL del 20 settembre 2001 (Aspettativa) per un  periodo
di ulteriori trenta giorni.  Le  aziende  ed  enti,  ove  non  ostino
specifiche   esigenze   di   servizio,   agevolano   la   concessione
dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni  del  comma  2  del
medesimo art. 12. 
    9. La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il
rientro al lavoro,  puo'  chiedere  di  essere  esonerata  dai  turni
disagiati, per un periodo di un anno  e/o  rientrare  nell'azienda  o
ente dove prestava originariamente la propria attivita' o alla unita'
operativa/servizio/struttura di provenienza. 
    10. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  39
(Congedi per le donne vittime di violenza) del  CCNL  del  21  maggio
2018.