Art. 53.
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo
di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco
temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di
protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la dipendente che
intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta
scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a cinque giorni di calendario e con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello
previsto per il congedo di maternita', dall'art. 60 (Congedi dei
genitori).
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie
e e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del congedo su base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma
1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a
quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto
dall'art. 74 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale). Il rapporto a tempo parziale viene trasformato in
rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare
domanda di trasferimento ad altra unita' operativa/servizio/struttura
della stessa azienda o ente o ad altra amministrazione pubblica
ubicata in una localita' diversa da quella in cui si e' subita la
violenza, previa comunicazione all'azienda o ente di appartenenza.
Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'azienda o ente
di appartenenza dispone il trasferimento richiesto dalla dipendente,
ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area.
8. I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con
l'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all'art. 12,
comma 1, del CCNL del 20 settembre 2001 (Aspettativa) per un periodo
di ulteriori trenta giorni. Le aziende ed enti, ove non ostino
specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione
dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del
medesimo art. 12.
9. La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il
rientro al lavoro, puo' chiedere di essere esonerata dai turni
disagiati, per un periodo di un anno e/o rientrare nell'azienda o
ente dove prestava originariamente la propria attivita' o alla unita'
operativa/servizio/struttura di provenienza.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 39
(Congedi per le donne vittime di violenza) del CCNL del 21 maggio
2018.