(Allegato-art. 54)
                              Art. 54. 
 
Permessi e assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
  specialistiche od esami diagnostici 
 
    1.  Ai  lavoratori  sono  riconosciuti  specifici  permessi   per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche  dei  tempi
di percorrenza da e per la sede di lavoro. 
    2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 
    3. I permessi orari di cui al comma 1: 
      a) sono incompatibili con l'utilizzo  nella  medesima  giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili  ad  ore,  previsti  dalla
legge e dal CCNL, nonche'  con  i  riposi  compensativi  di  maggiori
prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di
cui all'art. 33 della legge  n.  104/1992  e  i  permessi  e  congedi
fruibili ad ore disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001; 
      b) non sono  assoggettati  alla  decurtazione  del  trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia  nei  primi
dieci giorni; 
      c) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora. 
    4. Ai fini del computo  del  periodo  di  comporto,  sei  ore  di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa. 
    5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata  dell'intera  giornata  lavorativa.  In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei  permessi  a
disposizione  del  dipendente   viene   computata   con   riferimento
all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza  di  cui
all'art. 43, comma 10 (Orario di lavoro). 
    6.  Nel  caso  di  permesso  fruito  su  base   giornaliera,   il
trattamento economico accessorio del lavoratore  e'  sottoposto  alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
    7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 
    8. La  domanda  di  fruizione  dei  permessi  e'  presentata  dal
dipendente nel rispetto di un termine  di  preavviso  di  almeno  tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata  anche  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di  lavoro  del
giorno in cui il lavoratore intende fruire del  periodo  di  permesso
giornaliero od orario. 
    9. L'assenza per i permessi di cui al  comma  1  e'  giustificata
mediante  attestazione  di  presenza,  anche  in  ordine  all'orario,
redatta dal personale competente della struttura, anche  privata  ove
si e' svolta la visita o la prestazione. 
    10. L'attestazione e' inoltrata all'Azienda o ente dal dipendente
oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica  a
cura del medico o della struttura. 
    11.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento  di  visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa  temporanea  del   dipendente
conseguente ad una patologia  in  atto,  la  relativa  assenza  viene
imputata  alla  malattia  con  la  conseguente   applicazione   della
disciplina legale e contrattuale in ordine  al  relativo  trattamento
giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza  per  malattia  e'
giustificata mediante: 
      a. attestazione di malattia del medico curante  individuato  in
base  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,   comunicata
all'Azienda o ente secondo le modalita'  ordinariamente  previste  in
tali ipotesi; 
      b. attestazione di presenza, redatta dal  personale  competente
della struttura, anche privata, ove si  e'  svolta  la  visita  o  la
prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 
    12. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi
in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle  caratteristiche
di esecuzione e di  impegno  organico  delle  visite  specialistiche,
degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la  relativa
assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante l'attestazione di cui al comma 11, lettera b). 
    13.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,  l'assenza  dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, e 11. 
    14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano  sottoporsi  periodicamente,  anche  per  lunghi  periodi,  a
terapie comportanti  incapacita'  al  lavoro,  e'  sufficiente  anche
un'unica certificazione,  anche  cartacea,  del  medico  curante  che
attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti  comportanti
incapacita' lavorativa, secondo cicli o un  calendario  stabilito.  I
lavoratori interessati producono tale  certificazione  all'azienda  o
ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto
ove  esistente.  A  tale  certificazione  fanno  seguito  le  singole
attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9,10, e 11, dalle  quali
risulti  l'effettuazione  delle  terapie  nelle  giornate   previste,
nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito  del
ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 
    15. Resta  ferma  la  possibilita'  per  il  lavoratore,  per  le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi  di
cui al presente articolo, anche dei permessi brevi  a  recupero,  dei
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi  connessi  alla
banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro
straordinario, secondo la  disciplina  prevista  per  il  trattamento
economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL. 
    16. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  40
(Assenze  per  l'espletamento   di   visite,   terapie,   prestazioni
specialistiche od esami diagnostici) del CCNL del 21 maggio 2018.